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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17847/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'affidamento, da parte di un comune, di un incarico professionale a un'associazione temporanea di professionisti per la predisposizione di una relazione geomorfologica, l'aggiornamento di indagini geologiche e la redazione dei relativi elaborati. I professionisti sostenevano di avere regolarmente eseguito e consegnato l'attività e chiedevano il pagamento del compenso pattuito; il comune, invece, aveva sospeso il pagamento e poi disposto la risoluzione del rapporto richiamando un preteso inadempimento e la non conformità degli elaborati. In primo grado la domanda dei professionisti era stata accolta; in appello il comune aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto della pretesa. Con il ricorso per cassazione i professionisti censurano soprattutto: l'erronea individuazione degli oneri di produzione del fascicolo di primo grado nel giudizio di appello; la mancata ricostruzione del fascicolo mancante; la ritenuta ammissibilità dell'eccezione di inadempimento e dei documenti prodotti tardivamente dal comune; la violazione delle preclusioni istruttorie derivanti dalla costituzione tardiva del convenuto; l'erroneo spostamento sull'appellato dell'onere di provare il proprio credito e la novità della documentazione avversaria. Deducevano inoltre vizi motivazionali e ultrapetizione/novità delle censure di appello. La Cassazione ha accolto i motivi centrali, rilevando che in appello l'onere di riprodurre i documenti già prodotti in primo grado incombe sull'appellante che li invoca, non sull'appellato; che, in caso di fascicolo mancante senza prova del ritiro, il giudice deve attivare le ricerche e, se del caso, consentire la ricostruzione; che l'eccezione di inadempimento è eccezione in senso stretto e, proposta da convenuto tardivamente costituito oltre le preclusioni, è tardiva; e che sono tardivi anche i documenti prodotti in appello dal convenuto oltre i termini già spirati in primo grado. È stato rigettato solo il motivo sul vizio motivazionale, mentre restano assorbiti altri due motivi. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e nono, ha rigettato il settimo e ha dichiarato assorbiti l'ottavo e il decimo. La sentenza della Corte d'appello di Catanzaro è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto errata la distribuzione degli oneri processuali e istruttori operata dal giudice di merito, nonché la valutazione di ammissibilità dell'eccezione di inadempimento e dei documenti depositati tardivamente dal comune.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    In appello la costituzione dell'appellato avviene con il deposito del proprio fascicolo di parte, che riguarda solo gli atti del grado di appello e non il fascicolo di primo grado; l'onere di riprodurre in appello i documenti di primo grado rilevanti per il gravame grava sull'appellante che li invoca.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla costituzione in appello, in relazione al deposito degli atti di parte.

  • art. 166 c.p.c.

    La comparsa di risposta del convenuto deve essere depositata nel termine previsto; la costituzione oltre tale termine comporta le conseguenze decadenziali previste dal rito.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto tardivamente costituito decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. vi rientra.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per le preclusioni istruttorie: i documenti prodotti dopo lo spirare di tali termini sono tardivi e, quindi, inammissibili.

  • art. 292 c.p.c.

    Non citato nel testo fornito.

  • art. 293 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come riferimento alle preclusioni processuali; il testo lo menziona ma non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili nuove prove/documenti che non rispettino i limiti legali; i documenti tardivamente prodotti in primo grado restano tardivi anche in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso lamentava ultrapetizione/novità delle censure di appello; la Cassazione non lo decide autonomamente perché assorbito dagli altri motivi accolti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione della prova documentale e all'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice d'appello non può addossare alla parte che invochi il riesame di documenti già acquisiti in primo grado un nuovo onere di prova piena del fatto rappresentato dal documento; l'allegazione del documento e la sua reperibilità nel processo sono sufficienti nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è qualificata come eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta alle preclusioni dell'art. 167 c.p.c.

  • art. 136 d.lgs. n. 163 del 2006

    È il parametro utilizzato dal comune per disporre la risoluzione del contratto; la Corte di merito avrebbe dovuto verificare correttamente presupposti e contraddittorio, ma la Cassazione si concentra sui profili processuali che conducono alla cassazione con rinvio.

  • art. 134 d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato dal giudice di merito in relazione al pagamento di quanto eseguito sino al recesso; il testo lo menziona come base della decisione di primo grado.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    Il documento prodotto in primo grado può essere sottoposto al giudice d'appello mediante copia rilasciata alle altre parti; la sua produzione può essere ordinata dal giudice se necessario.

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in combinazione con gli artt. 169 c.p.c. e 76 disp. att. c.p.c. per la gestione del ritiro del fascicolo e la produzione della copia dei documenti.

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato come norma che consente il ritiro del fascicolo, con conseguente possibile necessità di produrre copie per il giudizio di appello.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso sul difetto di motivazione; la Cassazione reputa la motivazione esistente, pur sbagliata nel merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione; la Corte esclude il vizio radicale perché la motivazione è graficamente presente e argomentata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul difetto di motivazione; la Corte lo ritiene non violato nei termini denunciati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'appellante che si dolga dell'erronea valutazione di documenti prodotti in primo grado ha l'onere di riprodurli o estrarne copia e di depositarli nel grado di gravame; tale onere non grava sull'appellato per il solo fatto che il suo fascicolo di primo grado non sia presente nel fascicolo d'ufficio.
  • La costituzione in appello dell'appellato non comporta il deposito del fascicolo di primo grado, ma solo del fascicolo del grado di impugnazione; se il fascicolo di primo grado manca senza evidenza del suo ritiro, il giudice deve attivare le ricerche e, se del caso, consentire la ricostruzione del fascicolo prima di trarre conseguenze sfavorevoli per la parte.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è un'eccezione in senso stretto: non è rilevabile d'ufficio e, se proposta da un convenuto tardivamente costituito oltre i termini di preclusione, è soggetta a decadenza.
  • I documenti depositati tardivamente in primo grado da una parte non acquistano ammissibilità in appello per il solo fatto di essere riproposti: la tardività si riflette anche nel grado di impugnazione, salvo i limiti e le modalità di produzione consentite dal rito.
  • Quando i documenti rilevanti siano già stati ritualmente acquisiti al processo, il giudice d'appello deve valorizzare la loro permanente portata dimostrativa e non può pretendere una nuova prova piena del fatto storico rappresentato dal documento, purché il contenuto documentale sia sufficientemente allegato e ricostruibile nel processo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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