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Ordinanza

Ordinanza n. 146/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del verbale ispettivo redatto in data 07.10.2025 dall'U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 24-31-73 dell'Area Igiene del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 1 Centro con riferimento al laboratorio de “Le dolcezze del cuore s.r.l.”, in Napoli, alla piazza Garibaldi n. 69 con riferimento al punto 2) della voce: “Non conformità gravi/maggiori rilevate”; 2) del verbale di sequestro redatto in data 07.10.2025 dall'U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 24-31-73 dell'Area Igiene del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 1 Centro con riferimento al laboratorio de “Le dolcezze del cuore s.r.l.”, in Napoli, alla p.za Garibaldi n. 69, avente ad oggetto: “sfogliatelle ricce crude congelate di vari gusti in 129 confezioni da 40 pz. da 130 gr. l'una per un totale di 670 kg rinvenute nella cella congelatore prefabbricata …”; 3) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale e per il risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dall'illegittimità dei provvedimenti contestati.

Giustizia amministrativa202506994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale ispettivo relativo a contestate non conformità gravi o maggiori e verbale di sequestro di prodotti dolciari congelati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, un verbale ispettivo redatto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, nella parte relativa a una non conformità qualificata come grave o maggiore, nonché un verbale di sequestro riguardante 129 confezioni di sfogliatelle crude congelate, per un quantitativo complessivo indicato in circa 670 kg. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dagli atti impugnati. Dal testo dell’ordinanza non emergono i singoli vizi di legittimità dedotti né le specifiche censure formulate dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le contrapposte esigenze pubbliche e private potessero essere adeguatamente contemperate mediante la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, fissata al 9 giugno 2026, senza concedere una sospensione cautelare espressa degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non contiene una valutazione analitica del fumus boni iuris o del periculum in mora e non decide il merito del ricorso né la domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del procedimento cautelare; il giudice ha ritenuto sufficiente, per la tutela delle contrapposte esigenze, fissare l’udienza pubblica di merito.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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