Ordinanza n. 146/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del verbale ispettivo redatto in data 07.10.2025 dall'U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 24-31-73 dell'Area Igiene del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 1 Centro con riferimento al laboratorio de “Le dolcezze del cuore s.r.l.”, in Napoli, alla piazza Garibaldi n. 69 con riferimento al punto 2) della voce: “Non conformità gravi/maggiori rilevate”; 2) del verbale di sequestro redatto in data 07.10.2025 dall'U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 24-31-73 dell'Area Igiene del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 1 Centro con riferimento al laboratorio de “Le dolcezze del cuore s.r.l.”, in Napoli, alla p.za Garibaldi n. 69, avente ad oggetto: “sfogliatelle ricce crude congelate di vari gusti in 129 confezioni da 40 pz. da 130 gr. l'una per un totale di 670 kg rinvenute nella cella congelatore prefabbricata …”; 3) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale e per il risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dall'illegittimità dei provvedimenti contestati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale ispettivo relativo a contestate non conformità gravi o maggiori e verbale di sequestro di prodotti dolciari congelati
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, un verbale ispettivo redatto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, nella parte relativa a una non conformità qualificata come grave o maggiore, nonché un verbale di sequestro riguardante 129 confezioni di sfogliatelle crude congelate, per un quantitativo complessivo indicato in circa 670 kg. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dagli atti impugnati. Dal testo dell’ordinanza non emergono i singoli vizi di legittimità dedotti né le specifiche censure formulate dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le contrapposte esigenze pubbliche e private potessero essere adeguatamente contemperate mediante la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, fissata al 9 giugno 2026, senza concedere una sospensione cautelare espressa degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non contiene una valutazione analitica del fumus boni iuris o del periculum in mora e non decide il merito del ricorso né la domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del procedimento cautelare; il giudice ha ritenuto sufficiente, per la tutela delle contrapposte esigenze, fissare l’udienza pubblica di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 10/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 11/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 12/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 13/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 gen 2026Ordinanza n. 1/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →