Ordinanza n. 2450/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del provvedimento (privo di estremi) del Dirigente dell’Area Ambiente – Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio pervenuto tramite lo sportello telematico del SUAP in data 7.5.2025, nella parte in cui ha chiesto alla società ricorrente, ai fini dell’integrazione documentale della sua pratica, di produrre l’asseverazione resa dal legale rappresentante o dal progettista dell’intervento, ai sensi dell’art. 481 c.p. e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla legittimità dell’area ospitante un suo impianto di telefonia mobile da sottoporre ad alcune modifiche, sospendendo, fino all’evasione della richiesta, i termini dell’istruttoria procedimentale della Scia all’uopo presentata ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 259/03, nonché, in caso di mancata evasione, l’improcedibilità della Scia medesima; b) della nota prot. n. 226441 dell’11.3.2025, recante il presupposto parere dell’Avvocatura comunale (solo adesso conosciuta e divenuta lesiva); c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente il 16/03/2026 e depositati in giudizio il 17/03/2026, per l’annullamento: a) del provvedimento DISP/2026/0000543 del 16.1.2026, con cui il Dirigente dell’Area Ambiente – Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio ha dichiarato l’inefficacia della Scia presentata per la modifica di un impianto di telefonia mobile, inibendo, per l’effetto, i relativi lavori; b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di integrazione documentale relativa a una SCIA per la modifica di un impianto di telefonia mobile e successiva dichiarazione di inefficacia della SCIA con inibizione dei lavori
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento del dirigente comunale trasmesso tramite SUAP il 7 maggio 2025, con il quale le è stata richiesta un’asseverazione del legale rappresentante o del progettista, ai sensi dell’art. 481 c.p. e degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, circa la legittimità dell’area ospitante un impianto di telefonia mobile da modificare. La richiesta disponeva inoltre la sospensione dei termini dell’istruttoria relativa alla SCIA presentata ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 e prospettava l’improcedibilità della SCIA in caso di mancata integrazione. Sono stati impugnati anche il parere presupposto dell’Avvocatura comunale e gli atti connessi. Con motivi aggiunti notificati il 16 marzo 2026 e depositati il 17 marzo 2026, la società ha impugnato il successivo provvedimento del 16 gennaio 2026, con cui il Comune ha dichiarato inefficace la SCIA e inibito i lavori. Il Comune ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse e ha chiesto il rinvio della trattazione di merito per mancanza dei termini a difesa rispetto ai motivi aggiunti. La società ha aderito all’istanza di rinvio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sull’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, né sui motivi di illegittimità dedotti contro la richiesta di integrazione documentale, il parere dell’Avvocatura comunale, la dichiarazione di inefficacia della SCIA e l’inibizione dei lavori. Preso atto della proposizione dei motivi aggiunti e dell’assenza dei termini a difesa, nonché dell’adesione della ricorrente, ha disposto il rinvio della trattazione del merito del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, alla prima udienza pubblica di gennaio 2027. Ha ordinato la comunicazione dell’ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. n. 259/2003
Richiamato quale base normativa della SCIA presentata per la modifica dell’impianto di telefonia mobile; nel provvedimento non viene fornita un’interpretazione della disposizione.
art. 481 c.p.
Richiamato nella richiesta comunale quale riferimento per l’asseverazione richiesta; il TAR non ne esamina il significato.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
Richiamati nella richiesta comunale quali disposizioni relative all’asseverazione e alle dichiarazioni sostitutive; il TAR non ne esamina l’applicazione.
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