Sentenza n. 70/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento diffidatorio del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Follonica prot. n. 15/16-58/2022 del 24 novembre 2023 nonché, ove lesivi, di tutti gli atti ad esso presupposti fra cui, in particolare, il verbale di sopralluogo tecnico e constatazione dello stato dei luoghi del 31 ottobre 2023, la relazione di dettaglio sullo stato dei luoghi e dei beni predisposta dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Follonica del 13 novembre 2023, nonché di ogni altro atto presupposto e successivo, comunque connesso, se lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di diffida alla rimozione di beni presenti nell’area demaniale e al ripristino della recinzione, adottato dopo la risoluzione della concessione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, già titolare di una concessione demaniale relativa a un’area destinata a campeggio, ha impugnato la diffida con cui il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Follonica le intimava di rimuovere quanto indicato nel verbale di sopralluogo e nella relazione tecnica e di ripristinare la recinzione perimetrale. La concessione era stata risolta dall’Amministrazione per contestati inadempimenti nel pagamento dei canoni e per la mancata rimessa in pristino dei luoghi. La ricorrente ha dedotto: violazione delle garanzie procedimentali e difetto di motivazione; difetto di istruttoria e insussistenza dei presupposti per l’adozione della diffida; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Nel corso del giudizio l’area è stata riconsegnata all’Amministrazione, previo smaltimento dei liquami presenti in un deposito, e la società è stata sollevata dalle responsabilità relative alla conduzione dei beni e agli eventuali pregiudizi verificatisi dal 30 novembre 2023. La società ha tuttavia contestato la revoca dell’atto impugnato e ha sostenuto la permanenza dell’interesse alla decisione anche ai fini risarcitori. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la diffida era successiva alla risoluzione della concessione e non implicava esercizio di pubblico potere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i motivi relativi alle garanzie procedimentali, alla motivazione, all’istruttoria e alla proporzionalità della diffida. L’atto impugnato era successivo alla risoluzione del rapporto concessorio e aveva la sola funzione di consentire la restituzione del bene demaniale nella corretta configurazione materiale, mediante rimozione dei beni e ripristino della recinzione. Secondo il Collegio, tale attività appartiene alla fase esecutiva del rapporto concessorio, caratterizzata da posizioni paritetiche e da diritti e obblighi di natura privatistica, anche quando la risoluzione o gli atti conseguenti siano formalmente adottati dall’Amministrazione. La giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. riguarda le controversie relative alla procedura di affidamento della concessione, con esclusione delle controversie concernenti l’esecuzione del rapporto e gli atti conseguenti alla sua risoluzione. Il difetto di giurisdizione comprende anche le eventuali pretese risarcitorie connesse alla vicenda. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi, con gli effetti previsti dall’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda le controversie relative alla procedura di affidamento della concessione, mentre la fase esecutiva del rapporto concessorio, fondata su posizioni paritetiche e su diritti e obblighi, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda secondo quanto previsto dalla norma.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per i rapporti di concessione di beni pubblici non comprende, di regola, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, che appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano posizioni paritetiche di diritto e obbligo.
- Anche la risoluzione unilaterale della concessione disposta dall’Amministrazione per inadempimento, pur formalmente contenuta in un atto amministrativo, attiene alla fase esecutiva del rapporto e incide su un diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto; la relativa cognizione spetta al giudice ordinario.
- Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo si estende agli atti successivi e consequenziali alla risoluzione della concessione, compresi gli atti diretti a consentire la restituzione del bene demaniale e il ripristino della sua configurazione materiale.
- Le pretese risarcitorie connesse alla risoluzione della concessione e agli atti esecutivi conseguenti seguono il medesimo riparto di giurisdizione e non radicano, da sole, la giurisdizione del giudice amministrativo.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dall’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti stabiliti dalla disciplina sulla translatio iudicii.
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