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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7228 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero di maggiore IVA relativa all'anno 1986. Durante la verifica fiscale la curatela non aveva esibito la documentazione contabile richiesta, ma successivamente aveva prodotto in giudizio 407 fatture passive, giustificando l'originaria indisponibilità dei documenti e comprovando parzialmente l'eccedenza IVA detratta. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tali documenti fossero inutilizzabili ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 e che la loro produzione fosse comunque tardiva; contestava inoltre la validità della rappresentanza processuale della curatela.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché non era stato parte del giudizio di appello, compensando le spese nei suoi confronti. Ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: la mancata esibizione dei documenti comporta la loro inutilizzabilità solo quando costituisce un rifiuto cosciente e doloso, diretto a impedire la verifica. Non ricorre tale preclusione quando la documentazione era realmente indisponibile per cause non imputabili al contribuente, anche se riconducibili a negligenza o imperizia. La legge non prevede inoltre una decadenza automatica per il semplice ritardo nella produzione in giudizio, purché siano rispettate le regole processuali sulla produzione documentale. È stata ritenuta infondata anche l'eccezione relativa alla rappresentanza della curatela. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5

    I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.

    La preclusione probatoria richiede un rifiuto sostanziale, ossia una condotta cosciente e volontaria, normalmente dolosa, diretta a impedire l'ispezione. Non si applica se il documento era realmente indisponibile per caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo o anche per mera negligenza o imperizia non intenzionale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4

    La inutilizzabilità probatoria non opera nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado ... dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

    La disciplina delle imposte dirette chiarisce, in via sistematica, che i documenti non prodotti durante la verifica possono essere utilizzati quando la mancata esibizione dipende da una causa esterna alla sfera di controllo del contribuente ed è adeguatamente dichiarata e dimostrata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 32 e 58, comma 2

    È consentito alle parti di depositare nuovi documenti, per la prima volta, anche in grado di appello.

    Esclusa la preclusione sostanziale prevista dall'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, la produzione dei documenti è regolata dalle ordinarie norme processuali tributarie; il mero ritardo non determina automaticamente inutilizzabilità o decadenza.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 31, comma 3

    Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.

    Il divieto riguarda lo svolgimento dell'attività professionale difensiva o procuratoria, non la legittimazione processuale del curatore, che può rappresentare il fallimento nei giudizi patrimoniali e, ove non sia richiesta l'assistenza tecnica, partecipare personalmente.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 43, comma 1

    Attribuisce al curatore la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali del fallito.

  • Costituzione italiana, artt. 3, 24 e 53

    Sono richiamati per sostenere un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme sulla preclusione probatoria, evitando che una sanzione processuale operi in assenza di una condotta volontaria e lesiva del controllo fiscale.

Massime di principio

  • La mancata esibizione di documenti durante una verifica fiscale non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità successiva: occorre dimostrare un rifiuto consapevole e doloso o una dichiarazione non veritiera finalizzata a impedire l'ispezione.
  • Se il contribuente non dispone realmente dei documenti per cause non imputabili, deve documentare tempestivamente tale circostanza e produrre i documenti appena possibile, rispettando i termini e le modalità del processo tributario.
  • La mera negligenza nella custodia o il ritardo nella ricerca e nel deposito dei documenti, senza intento di ostacolare la verifica, non è di per sé sufficiente a far scattare la preclusione probatoria prevista dall'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.
  • L'Amministrazione finanziaria che deduce per la prima volta in Cassazione un vizio di rappresentanza o una questione processuale già conoscibile nei gradi precedenti rischia l'inammissibilità per novità, mancata devoluzione o difetto di autosufficienza.
  • Il curatore fallimentare ha la legittimazione a rappresentare il fallimento, ma deve rispettare le regole sull'assistenza tecnica e non può esercitare personalmente le funzioni riservate agli avvocati o agli altri difensori abilitati quando tali regole sono applicabili.

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