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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16517/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli eredi legittimi di Valentini Malvina hanno impugnato la vendita del villino di Roma effettuata da Dessolis Maria (che si era fatta pubblicare un testamento olografo che la nominava erede) ai coniugi Franco il 3.8.1993, chiedendone la nullità/inefficacia perché il testamento fu poi dichiarato apocrifo. Sostenevano che la vendita non poteva essere opponibile ai veri eredi in quanto la trascrizione della loro impugnazione del testamento era intervenuta prima del decorso di cinque anni dalla trascrizione dell'acquisto dei terzi, e che l'art. 534 c.c. non era applicabile (la Dessolis sarebbe stata "vero" erede, non erede apparente). Hanno poi censurato la valutazione della prova della buona fede dei Franco e l'anteriorità delle trascrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso procedibile e l'ha rigettato. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto applicabile l'art. 534 c.c. a tutela dei terzi acquirenti di buona fede dall'erede apparente: la Dessolis, benché nominata da testamento, era qualificabile come erede apparente per effetto della successiva declaratoria di apocrifia del testamento con efficacia retroattiva; la trascrizione dell'atto di compravendita (4.8.1993) e della pubblicazione del testamento (2.6.1993) erano anteriori alla trascrizione della domanda giudiziale di impugnazione (20.8.1993); il contratto risultava a titolo oneroso e i Franco avevano dimostrato per la Corte di merito la loro buona fede basata sull'apparente legittimazione risultante dai pubblici registri. Pertanto la vendita è opponibile ai ricorrenti; la domanda risarcitoria ex art.96 c.p.c. proposta dai Franco è respinta; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al contributo aggiuntivo ex art.13 co.1-quater D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 534 cod. civ.

    Norma centrale: tutela i terzi acquirenti in buona fede dall'erede apparente se l'acquisto dell'erede apparente (e dell'acquirente) è stato trascritto prima della trascrizione dell'acquisto del vero erede o della domanda giudiziale; la nozione di "erede apparente" può ricomprendere anche l'erede testamentario il cui titolo sia poi dichiarato nullo con effetto retroattivo.

  • art. 2652 cod. civ.

    Regola la conservazione dei diritti trascritti per le domande che contestano il fondamento degli acquisti a causa di morte salvo quanto previsto dall'art. 534; trova applicazione soprattutto per acquisti a titolo gratuito o per legatari apparenti, mentre nelle ipotesi protette dall'art. 534 (acquisti onerosi dall'erede apparente) prevale la disciplina di quest'ultimo.

  • art. 2648 cod. civ.

    Disciplina la pubblicità immobiliare e l'efficacia della trascrizione; la Corte ha richiamato l'esigenza di trascrizioni autonome e anteriorità della trascrizione dell'acquisto dell'erede apparente per rendere opponibile l'atto ai veri eredi.

  • art. 2700 cod. civ.

    Riguarda l'efficacia probatoria dell'atto pubblico; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata o scalfita la rilevanza probatoria degli atti pubblici prodotti.

  • art. 2697 cod. civ.

    Sull'onere della prova: la Corte conferma che grava sui terzi acquirenti dimostrare la buona fede e l'idoneità del comportamento dell'alienante ad indurre lo stato di apparente titolarità.

  • art. 1159 cod. civ.

    Citato dai ricorrenti come possibile alternativa (usucapione abbreviata per chi acquista in buona fede con titolo), ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale dell'art. 534 per le compravendite onerose dall'erede apparente.

  • art. 96 c.p.c.

    Domanda di risarcimento spese processuali proposta dai Franco: la Corte ha respinto la domanda per assenza del requisito della totale soccombenza degli appellanti.

  • art. 369 c.p.c.

    Regola il termine per il deposito della copia della sentenza impugnata in Cassazione: la Corte ha ritenuto il ricorso comunque tempestivo e procedibile, richiamando la giurisprudenza sui casi in cui la mancata produzione della relata non determina improcedibilità se il termine d'impugnazione è stato rispettato.

  • art. 83 D.L. 18/2020

    Sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19: la Corte ha utilizzato tale sospensione per calcolare correttamente il termine di deposito/iscrizione a ruolo e dichiarare procedibile il ricorso.

  • art. 13 co.1-quater D.P.R. 115/2002

    Previsione sul versamento di un contributo aggiuntivo: la Corte ha ravvisato i presupposti per imporre un ulteriore contributo ai ricorrenti in solidarietà.

Massime di principio

  • L'art. 534 c.c. tutela il terzo acquirente in buona fede dall'erede apparente anche quando l'apparente titolarità derivi da un testamento poi dichiarato apocrifo: la qualifica di "erede apparente" può comprendere l'erede testamentario il cui titolo sia successivamente annullato con efficacia retroattiva.
  • Fondamentale è l'anteriorità delle trascrizioni: se la trascrizione dell'acquisto dell'erede apparente (o della pubblicazione del titolo) e della conseguente vendita a terzi è anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale del vero erede, l'acquisto del terzo può essere opponibile al vero erede.
  • La buona fede del terzo acquirente non è presunta: grava su di lui l'onere di dimostrare l'idoneità del comportamento dell'alienante a creare il ragionevole affidamento nella sua qualifica di erede, e l'assenza di colpa nell'omessa verifica della situazione ereditaria.
  • L'art. 2652 n.7 c.c. (regola del quinquennio) può tutelare i diritti del vero erede in altri casi, ma non prevale quando la fattispecie rientra nella speciale disciplina dell'art. 534 (acquisti onerosi dall'erede apparente).
  • I pubblici registri e la trascrizione della pubblicazione testamentaria hanno rilevanza decisiva: l'affidamento sui registri è un elemento forte per ritenere la buona fede del terzo.
  • In sede di Cassazione la valutazione di merito sulla prova della buona fede e sulla valutazione comparata degli elementi documentali è in via generale non sindacabile; il ricorso può prosperare solo per vizio di motivazione grave, insufficiente o per errori di diritto su norme applicabili.
  • A livello procedurale, occorre curare i termini di deposito e le trascrizioni e considerare eventuali sospensioni normative (es. emergenza Covid) che incidono sui termini processuali; in Cassazione l'omissione di alcune notifiche può non impedire la decisione quando il ricorso risulti manifestamente infondato e la chiamata di ulteriori litisconsorti sarebbe inutile ai fini della decisione.

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