Sentenza del 05/02/2018 n. 3009 - Comm. Trib. Prov. Roma
Violazioni tributarie e sanzioni - Compensazione del credito iva - Utilizzo di un canale difforme - Non corretta utilizzazione dei servizi telematici - Attività svolta spontaneamente dal contribuente - Mancanza di una condotta tipica sanzionata - Annullamento della sanzione - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sanzione è stata annullata perché la condotta contestata consisteva esclusivamente nell’uso non corretto dei servizi telematici per effettuare la compensazione e non integrava l’omissione di una comunicazione obbligatoria. In assenza di una specifica previsione sanzionatoria applicabile alla condotta concreta, non era possibile estendere la sanzione prevista per un’omissione comunicativa a un diverso comportamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’utilizzo di un canale telematico non conforme per compensare un credito IVA. L’Amministrazione aveva applicato l’art. 11 del d.lgs. n. 471/1997, ritenendo sanzionabile la condotta come omissione di una comunicazione prescritta dalla legge tributaria. Tuttavia, il contribuente non aveva omesso alcuna comunicazione: aveva effettuato spontaneamente una compensazione tra contrapposti crediti, utilizzando modalità telematiche diverse da quelle richieste dall’art. 37, comma 49-bis, del d.l. n. 223/2006.
Norme richiamate
Art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Sono punite le omissioni di comunicazioni prescritte dalla legge tributaria.
La disposizione sanziona l’omissione di comunicazioni obbligatorie, ma non può essere applicata quando il contribuente abbia effettuato l’adempimento sostanziale e la contestazione riguardi soltanto le modalità tecniche o il canale telematico utilizzato.
Art. 37, comma 49-bis, del d.l. n. 223/2006
I soggetti che intendono effettuare la compensazione dei crediti per imposte sono tenuti ad utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
La norma impone una specifica modalità di utilizzo dei servizi telematici per le compensazioni, ma la violazione di tale modalità non può essere automaticamente qualificata come omissione di comunicazione ai fini dell’art. 11 del d.lgs. n. 471/1997, in mancanza di una norma sanzionatoria specifica.
Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 17975/2013
Il principio richiamato sostiene che le sanzioni tributarie richiedono una corrispondenza precisa tra la condotta concretamente posta in essere e la fattispecie sanzionata; non è consentito applicare analogicamente una sanzione prevista per una violazione diversa.
Massime di principio
- In materia tributaria, una sanzione può essere applicata solo se la condotta del contribuente corrisponde esattamente a quella descritta dalla norma sanzionatoria.
- L’uso di una procedura o di un canale telematico errato non equivale automaticamente all’omissione di una comunicazione: occorre verificare quale specifico obbligo sia stato violato.
- Non è legittimo applicare per analogia una sanzione prevista per l’omessa comunicazione quando il contribuente abbia comunque effettuato l’operazione o l’adempimento sostanziale.
- Quando manca una disposizione che sanzioni espressamente l’irregolarità tecnica contestata, la sanzione deve essere annullata, nel rispetto dei principi di legalità e tassatività delle sanzioni tributarie.
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