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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31783/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento IMU 2012 relativo a più immobili sottoposti a sequestro in quanto manufatti abusivi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione delle norme sull'IMU e sull'acquisizione degli immobili abusivi al patrimonio comunale. Secondo la ricorrente, poiché non era stata eseguita la demolizione ordinata per gli abusi, il Comune avrebbe automaticamente acquisito la proprietà dei beni ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, del D.P.R. 380/2001, con conseguente difetto di legittimazione passiva della stessa al pagamento dell'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, in materia di imposta sugli immobili, il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la mera disponibilità del bene; il sequestro penale non comporta perdita della titolarità, a differenza della confisca. Inoltre, fino a quando non sia data effettiva esecuzione alla demolizione e non risulti attivata e perfezionata la procedura di acquisizione al patrimonio comunale prevista dall'art. 31, comma 4, del D.P.R. 380/2001, il soggetto proprietario resta passivo d'imposta. La CTR aveva inoltre escluso in fatto, con accertamento non sindacabile in cassazione, che la procedura di acquisizione fosse stata effettivamente attuata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 13, commi 1 e 2

    Richiamato dalla ricorrente come base della disciplina IMU, ma ritenuto non violato perché il presupposto d'imposta resta la titolarità del diritto reale.

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9

    Richiamato dalla ricorrente in tema di IMU; la Corte lo considera nel quadro normativo dell'imposta sugli immobili, senza ravvisare violazione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2

    Richiamato per individuare il soggetto passivo dell'imposta sugli immobili in base alla titolarità del diritto reale.

  • D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi 3 e 4

    La Corte esclude che, nel caso concreto, fosse stata provata l'effettiva attivazione e conclusione della procedura di acquisizione al patrimonio comunale dopo la mancata demolizione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Usato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    Richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 575 del 1965, art. 2 ter

    Citato nei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte per affermare che il sequestro non fa venire meno la titolarità del bene.

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20

    Citato nei precedenti richiamati per ribadire che il sequestro penale non comporta perdita della proprietà.

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis

    Menziionato nei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte come riferimento temporale del regime dell'ICI/IMU.

Massime di principio

  • In materia di imposta sugli immobili, il soggetto passivo è individuato in base alla titolarità del diritto reale sul bene e non alla sua mera disponibilità materiale.
  • Il sequestro penale di un immobile non fa venire meno la titolarità del diritto di proprietà e, di regola, non esclude la soggezione all'imposta, a differenza della confisca.
  • La mancata esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo non determina automaticamente l'acquisizione del bene al patrimonio comunale: occorre la concreta attivazione e il perfezionamento della procedura prevista dalla legge.
  • Quando la decisione di merito esclude in fatto l'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio pubblico, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio denunciabile e specificamente dedotto.

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