Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31706/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La curatela fallimentare aveva agito per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.f., di un pagamento di euro 43.545,11 eseguito da un terzo, in data 28 luglio 2010, a favore della società finanziaria per estinguere alcuni finanziamenti riferibili alla società poi fallita, chiedendone la restituzione alla massa. Il Tribunale di Trani aveva rigettato la domanda ritenendo che il pagamento avesse estinto debiti scaduti della fallita, che il terzo avesse operato in base a un accordo collegato ai rapporti negoziali con il socio accomandatario e che, in sostanza, vi fosse un accollo allo scoperto o una delegazione di pagamento non revocabile perché non lesiva della par condicio creditorum. La Corte d'appello di Bari ha invece accolto l'impugnazione della curatela, valorizzando che il pagamento del terzo aveva estinto un debito con denaro del fallito e ritenendo provata la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della società finanziaria mediante indizi (precedenti contratti di finanziamento e domande di insinuazione al passivo, drastica riduzione del personale e chiusura di unità locali, ritardi nei pagamenti segnalati dalla CRIF). La società finanziaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo lamentando violazione e falsa interpretazione per avere la Corte territoriale presunto l'esistenza di un debito della terza pagatrice verso la fallita e ricostruito erroneamente i rapporti come conto-vendita anziché permuta; il secondo deducendo omessa o contraddittoria motivazione per avere la Corte d'appello affermato un potere-dovere della banca di controllare la situazione economica del cliente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di norme ermeneutiche, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e dei rapporti tra la fallita e il terzo pagatore, questione di merito non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo ampio sulla verifica della situazione patrimoniale del cliente e, comunque, la censura di contraddittorietà motivazionale non era più proponibile ratione temporis alla luce della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l.f.

    È la norma invocata per chiedere la revoca/inefficacia del pagamento eseguito prima del fallimento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di contraddittorietà motivazionale è ritenuta non più deducibile nei termini prospettati, per effetto della riforma del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato in relazione alla determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione della violazione di norme di interpretazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei rapporti di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione di vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia comunque fornito una motivazione ampia e coerente sul punto controverso, e quando la censura sia formulata in termini non più compatibili con il testo vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • La parte che agisce per far dichiarare l'inefficacia di un pagamento anteriore al fallimento può fondare la propria domanda su elementi indiziari idonei a dimostrare la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del creditore soddisfatto.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.