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Sentenza

Sentenza n. 701/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 291/2024 del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.1.2024.

Giustizia amministrativa202600248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, regolarmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né l'esistenza dell'obbligo né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza delle somme. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando tutti gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro; la sentenza di ottemperanza ne impone l'esecuzione nei limiti e secondo le modalità stabilite dal titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stato ritenuto necessario per la procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Costituisce il fondamento della distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata, compresa la distrazione delle spese ai difensori antistatari.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione e il termine di 120 giorni sia scaduto prima della proposizione del ricorso.
  • Quando un giudicato di condanna al pagamento di somme non è stato eseguito e l'amministrazione non contesta specificamente l'obbligo derivante dal titolo, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può essere investito del compito di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'adempimento, anche mediante il ricorso a strutture organizzative e funzionari delegati sotto la propria responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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