Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27192/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda un imputato già condannato in appello per reati tributari e associativi, nei cui confronti la Corte di cassazione aveva in precedenza annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla correlata revoca della confisca in relazione a un capo, con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Napoli. In sede di rinvio la Corte territoriale aveva rideterminato la pena, escludendo le circostanze attenuanti generiche. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., denunciando nullità processuale per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al solo difensore di fiducia effettivamente nominato e revoca dei precedenti difensori, con conseguente lesione del diritto di difesa e invalidità della costituzione del contraddittorio nel giudizio di rinvio. Ha chiesto l'annullamento con rinvio. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato, dagli atti, che il decreto di citazione per il giudizio di rinvio non era stato notificato al difensore di fiducia ritualmente nominato e domiciliatario, ma a precedenti difensori già revocati, con conseguente omessa valida citazione del difensore legittimato. Ha qualificato il vizio come nullità di ordine generale assoluta e insanabile, perché incidente sulla presenza necessaria del difensore e sul diritto di difesa. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    consente di dedurre in cassazione la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità; in tal caso la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    l'omessa notifica al difensore di fiducia integra una nullità di ordine generale perché incide sull'assistenza difensiva e sul contraddittorio

  • art. 179 c.p.p.

    la nullità che incide sulla presenza necessaria del difensore è assoluta e insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato nel motivo come norma relativa al regime delle nullità

  • art. 601 c.p.p.

    disciplina la citazione per il giudizio di appello; la notifica al difensore revocato non instaura un valido contraddittorio

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    richiamato per evidenziare che la nomina del nuovo difensore con mandato a impugnare e revoca delle precedenti nomine era ritualmente efficace

  • art. 182 c.p.p.

    richiamato per il regime delle nullità a regime intermedio, distinto dalla nullità assoluta quando la notificazione risulti inidonea a consentire effettiva conoscenza dell'atto

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la cognizione del giudice e dell'eventuale nuovo giudice di legittimità è limitata alle sole questioni non precluse dalla precedente sentenza rescindente; non possono essere riesaminate nullità, inammissibilità o inutilizzabilità relative ad atti delle fasi anteriori già coperte da preclusione.
  • Quando con ricorso per cassazione si deduce un error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti processuali per verificare la fondatezza della doglianza.
  • La notificazione del decreto di citazione effettuata a un difensore già revocato, senza contestuale notifica al difensore di fiducia ritualmente nominato, non è idonea a instaurare il contraddittorio e determina una nullità assoluta e insanabile se l'atto richiede la presenza del difensore.
  • L'omessa notifica al difensore effettivamente nominato integra una radicale lesione del diritto di difesa, non sanabile dalla mera conoscenza di fatto del procedimento né dall'eventuale partecipazione di un difensore privo di legittimazione.
  • Se il decreto di citazione è notificato in luogo diverso dal domicilio validamente eletto e ciò impedisce la conoscenza effettiva dell'atto, può configurarsi una nullità assoluta per omessa notificazione; se invece l'irregolarità non incide sulla conoscenza effettiva, può trattarsi di nullità a regime intermedio.
  • La mancata regolare citazione del difensore legittimato nel giudizio di appello comporta l'invalidità dell'intera sequenza procedimentale e impone l'annullamento con rinvio della sentenza resa all'esito di quel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.