Circolare numero 199 del 1-10-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in mancanza di una previsione normativa espressa, le ore o giornate di permesso concesse ai sensi dell’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992 possono essere assimilate alle altre assenze indennizzate, come malattia e maternità, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Le sedi devono quindi riconoscere la prestazione ai lavoratori interessati sulla base delle domande presentate, applicando le medesime modalità previste per i periodi indennizzati per malattia o maternità. Inoltre, le sedi devono informare i datori di lavoro, affinché possano procedere alla corresponsione tramite conguaglio.
Assegno per il nucleo familiare su permessi ex art. 33 L. 104/1992
Assegno per il nucleo familiare su permessi ex art. 33 L. 104/1992
La circolare affronta il tema della spettanza dell’assegno per il nucleo familiare in relazione alle assenze per permesso previste dall’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’obiettivo è chiarire il trattamento di tali permessi ai fini dell’erogazione della prestazione, in assenza di una disciplina espressa.
Inquadramento interpretativo
La Direzione Generale rappresenta che alcune sedi avevano chiesto se l’assegno per il nucleo familiare potesse essere corrisposto anche sulle ore o giornate di permesso concesse ai sensi della normativa citata. Dopo gli approfondimenti svolti, anche con la segnalazione ai Ministeri vigilanti, viene ritenuto possibile assimilare tali permessi alle altre assenze indennizzate, come malattia e maternità, ai fini del riconoscimento della prestazione.
Modalità di concessione da parte delle sedi
Sulla base di questo orientamento, le sedi devono procedere a riconoscere l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori interessati. Il diritto va valutato in relazione alle domande presentate dagli aventi titolo e la liquidazione deve avvenire con le stesse modalità già utilizzate per i periodi indennizzati per malattia o maternità.
Rapporti con i datori di lavoro e conguaglio
La circolare precisa inoltre che le sedi devono informare i datori di lavoro del contenuto del chiarimento, così da consentire la corresponsione della prestazione mediante il sistema del conguaglio. Il documento ha quindi rilievo operativo sia per la gestione delle domande dei lavoratori sia per la successiva regolazione contabile da parte dei datori di lavoro.
Punti principali
Assimilazione dei permessi legge 104 alle assenze indennizzate
La Direzione Generale ritiene che le ore o giornate di permesso fruite ai sensi dell’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possano essere trattate come altre assenze indennizzate, quali malattia e maternità, ai fini del riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare. La conclusione deriva dall’assenza di una disciplina normativa esplicita sul punto e dagli approfondimenti svolti, anche con il coinvolgimento dei Ministeri vigilanti.
Compiti delle sedi nella concessione della prestazione
Le sedi devono concedere l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori interessati sulla base delle domande presentate. L’erogazione deve avvenire seguendo le stesse modalità già applicate nei casi di periodi indennizzati per malattia o maternità.
Informazione ai datori di lavoro e conguaglio
Le sedi devono portare a conoscenza dei datori di lavoro il contenuto della circolare, così da consentire la corresponsione della prestazione attraverso il sistema del conguaglio. Il documento, quindi, produce effetti sia sul rapporto con il lavoratore beneficiario sia sulle modalità operative di rimborso/compensazione a favore del datore di lavoro.
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