Sentenza del 02/03/2016 n. 1177 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varia - Tariffe e diritti AIC - Maggiorazione - Natura - Costituzionalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La maggiorazione non è stata qualificata come un nuovo tributo, ma come una diversa destinazione delle entrate già dovute per tariffe e diritti: una parte è destinata all'Agenzia Italiana del Farmaco e una parte resta al Ministero. Non essendo stata introdotta una nuova prestazione patrimoniale tributaria, non sono stati ravvisati profili di incostituzionalità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 48, comma 8, del D.L. 269/2003 sulle tariffe e sui diritti dovuti per le prestazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 12, della L. 407/1990. La censura riguardava, in particolare, la possibile natura tributaria della maggiorazione e la sua asserita incostituzionalità, quale nuovo prelievo imposto alle imprese farmaceutiche.
Norme richiamate
Art. 48, comma 8, D.L. 269/2003
Ha introdotto una maggiorazione del 20% delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della Sanità, all'Istituto Superiore di Sanità e all'Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro.
La disposizione è stata interpretata come una norma sulla destinazione e ripartizione di entrate già dovute, non come introduzione di un nuovo tributo.
Art. 5, comma 12, L. 407/1990
Prestazioni rese a richiesta di soggetti interessati.
Costituisce il presupposto per l'applicazione delle tariffe e dei diritti relativi alle prestazioni richieste dai soggetti interessati.
Massime di principio
- Una maggiorazione applicata a tariffe o diritti già esistenti non costituisce necessariamente un nuovo tributo: occorre verificare la natura della prestazione, il presupposto del pagamento e la funzione concreta della maggiorazione.
- Se l'importo è collegato a una prestazione amministrativa richiesta dall'interessato e rappresenta una diversa ripartizione o destinazione delle entrate, può essere qualificato come entrata non tributaria anziché come imposta.
- La sola destinazione di una parte delle somme a un ente diverso da quello originariamente beneficiario non rende automaticamente incostituzionale il prelievo, purché non venga introdotto un autonomo e ulteriore obbligo tributario.
- Per contestare la costituzionalità di una maggiorazione occorre dimostrare che essa possieda in concreto gli elementi di un nuovo tributo, quali obbligatorietà generalizzata, assenza di un rapporto diretto con una prestazione amministrativa e finalità prevalentemente finanziaria.
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