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Ordinanza

Ordinanza n. 2778/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Quarta bis n. 6929/2025, depositata in data 09/12/2025 (RG 12026/2025)

Giustizia amministrativa202602444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione dell'ordinanza cautelare che disponeva l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS per ADSS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 6929/2025, con la quale era stata accolta l'istanza cautelare ai fini del suo inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, valide per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. La domanda presupponeva che l'amministrazione non avesse correttamente eseguito il comando cautelare. Dal testo emerge inoltre che il giudizio comprende anche profili risarcitori, la cui trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza perché l'ordinanza cautelare n. 6929/2025 risultava già correttamente eseguita dal Ministero, mediante il reinserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS per ADSS, espressamente disposto in esecuzione della decisione cautelare. Il giudice ha quindi escluso la necessità di ulteriori misure esecutive. Ha fissato l'udienza pubblica del 28 ottobre 2026 per l'ulteriore trattazione del ricorso, anche con riguardo ai profili risarcitori, disponendo la riunione con il giudizio principale n. 12026/2025 in quanto procedimento accessorio. Le spese della fase di ottemperanza sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda di ottemperanza; il giudice, verificata l'avvenuta esecuzione del provvedimento cautelare, ha respinto la domanda senza adottare ulteriori misure esecutive.

Massime di principio

  • La domanda di ottemperanza a una misura cautelare deve essere respinta quando l'amministrazione abbia già dato corretta ed espressa esecuzione al comando giudiziale, rendendo non necessaria l'adozione di ulteriori misure esecutive.
  • Nel giudizio di ottemperanza accessorio a un'impugnativa principale, la trattazione degli eventuali profili risarcitori può essere fissata unitamente al giudizio principale, mediante riunione dei procedimenti connessi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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