Sentenza n. 4208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta), 7 agosto 2023, n. 4762, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di una tettoia chiusa su due lati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania, deducendo, in sintesi: 1) l’erronea applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’intervento avrebbe dovuto essere ricondotto agli abusi parzialmente difformi disciplinati dall’art. 34, comma 1, con conseguente esclusione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale; 2) la violazione della disciplina sulle tolleranze costruttive del 2 per cento, sostenendo che era stata presentata una CILA per manutenzione ordinaria, che la chiusura della tettoia preesistente non aveva creato un ambiente autonomo e che il nuovo spazio aveva funzione meramente accessoria rispetto all’ingresso dell’abitazione; 3) l’omesso esame della conformità dell’intervento alle previsioni del PRG e la conseguente applicabilità, al più, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 4, del d.P.R. 380/2001. L’intervento consisteva nella chiusura di due lati di una tettoia preesistente posta sul pianerottolo antistante l’ingresso dell’appartamento, con realizzazione di una superficie coperta di circa 4,40 mq e di una volumetria di circa 13 mc, struttura portante in muratura, copertura, finiture, pavimentazione, impianto elettrico e trasformazione di un vano finestra in vano porta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, per dimensioni, volumetria e destinazione funzionale, l’opera costituisse un manufatto riconducibile agli interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire, e non una mera manutenzione ordinaria eseguibile mediante CILA. Poiché era stata presentata soltanto una CILA, mancava il necessario titolo edilizio; pertanto risultava corretta l’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e dell’ordine di rimozione o demolizione. Le tolleranze costruttive previste dall’art. 34, comma 2-ter, ratione temporis, e dall’art. 34-bis non erano applicabili, poiché presuppongono una parziale difformità rispetto a un titolo abilitativo esistente, mentre nella fattispecie mancava il permesso di costruire. È stata esclusa anche l’applicabilità dell’art. 37, comma 4, poiché tale disposizione riguarda interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA e non opere eseguite in assenza del permesso di costruire. La conformità dell’intervento alle previsioni urbanistiche non era sufficiente a legittimare l’opera, poiché le norme di piano individuavano gli interventi consentiti sul presupposto del rilascio del titolo edilizio idoneo. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
In caso di interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, trova applicazione la disciplina della rimozione o demolizione delle opere abusive, con i conseguenti effetti previsti dalla disposizione.
art. 34, comma 1, d.P.R. 380/2001
La disciplina degli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire non è applicabile quando manca del tutto il titolo edilizio richiesto per l’opera.
art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001
La tolleranza costruttiva del 2 per cento presuppone una difformità rispetto a un titolo abilitativo esistente e non opera per interventi realizzati sine titulo.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
Le tolleranze costruttive non possono essere invocate per sanare o escludere la sanzione relativa a un intervento privo del necessario titolo edilizio.
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
La realizzazione del manufatto descritto, per caratteristiche dimensionali, volumetriche e funzionali, è stata qualificata come intervento di nuova costruzione, soggetto a permesso di costruire.
art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria prevista dalla disposizione riguarda interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA e non è applicabile a opere che richiedevano il permesso di costruire.
Massime di principio
- La chiusura stabile di una tettoia preesistente, quando comporti la creazione di un manufatto con autonoma consistenza volumetrica, struttura, finiture e impianti, può essere qualificata come intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, anche se di modeste dimensioni e destinato a funzione accessoria rispetto all’abitazione.
- Le tolleranze costruttive previste dall’art. 34, comma 2-ter, e dall’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 presuppongono la parziale difformità dell’opera rispetto a un titolo edilizio esistente; non sono applicabili agli interventi realizzati in assenza del titolo richiesto.
- Quando un intervento edilizio richiede il permesso di costruire, la presentazione di una CILA per manutenzione ordinaria non equivale al rilascio del titolo necessario e non impedisce l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le opere eseguite sine titulo.
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 4, del d.P.R. 380/2001 è riferibile agli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA e non può essere applicata in luogo della demolizione quando l’opera richiedeva il permesso di costruire.
- La conformità dell’intervento alle previsioni urbanistiche non esonera dall’obbligo di ottenere il titolo edilizio prescritto: le norme di piano che consentono determinate opere operano sul presupposto del rilascio del titolo abilitativo idoneo.
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