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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09262/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente di riscossione)

La controversia

L'agente per la riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento sulla base di un avviso di addebito e di due estratti di ruolo, relativi a crediti di natura contributiva e tributaria. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo, per il credito contributivo, che l'avviso non fosse definitivo perché notificato presso una vecchia sede e prima del decorso del termine di 60 giorni, e per i crediti tributari che il ruolo fosse utilizzabile solo se notificato al contribuente o al curatore e che l'estratto di ruolo non bastasse. Con il ricorso per cassazione l'agente ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sul perfezionamento/difinitività dell'avviso di addebito, dall'altro, soprattutto, la violazione dell'art. 87 d.P.R. n. 602/1973 sostenendo che, in sede fallimentare, la notifica del ruolo o della cartella non è presupposto necessario per l'ammissione al passivo e che l'estratto di ruolo è sufficiente a provare il credito; ha anche contestato, con un ulteriore motivo, la disciplina del perfezionamento della notifica delle cartelle risultanti dagli estratti di ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché investiva solo una delle due rationes decidendi poste dal tribunale a fondamento del rigetto, lasciando intatta quella relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio; ha accolto il terzo motivo, ritenendo che in sede concorsuale il ruolo e l'estratto di ruolo siano sufficienti ai fini dell'insinuazione al passivo e che la notificazione della cartella non sia presupposto necessario per l'ammissione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato nei limiti dell'accoglimento e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 30 d.l. n. 78/2010

    richiamato per escludere che, nel caso concreto, il mancato decorso del termine di 60 giorni impedisse la definitività dell'avviso di addebito; la Corte non riforma la decisione sul punto perché il motivo è inammissibile per mancata censura di un'ulteriore ratio decidendi.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    invocato dal ricorrente per sostenere la definitività dell'avviso di addebito per decorso del termine di impugnazione; la censura è però dichiarata inammissibile.

  • art. 87 d.P.R. n. 602/1973

    interpretato nel senso che, in sede concorsuale, non richiede la previa notificazione del ruolo o della cartella come presupposto necessario per l'ammissione al passivo; il ruolo serve a individuare i crediti opponibili alla massa e l'estratto di ruolo può documentarne gli elementi.

  • art. 93 l. fall.

    richiamato per affermare che l'istanza di insinuazione al passivo può essere corredata dall'estratto di ruolo quale documentazione sufficiente del credito.

  • art. 88, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per evidenziare che l'eventuale contestazione del credito tributario può poi essere devoluta alle corti di giustizia tributaria nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.

  • art. 31 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato per i crediti previdenziali, a conferma che la documentazione giustificativa può essere integrata.

  • art. 6 d.l. n. 68/2005

    norma oggetto del secondo motivo, relativa al perfezionamento della notificazione delle cartelle; il motivo è assorbito.

Massime di principio

  • In sede di ammissione al passivo fallimentare, il ruolo non opera come titolo esecutivo, ma come documento idoneo a individuare il credito e i relativi accessori e privilegi opponibili alla massa.
  • Per i crediti tributari insinuati al passivo, la previa notificazione della cartella o del ruolo non è un presupposto necessario dell'ammissione, poiché la funzione informativa nei confronti della procedura è assolta dal deposito della domanda corredata dall'estratto di ruolo.
  • L'estratto di ruolo è sufficiente, ai fini concorsuali, quando riproduce gli elementi essenziali del ruolo e documenta mediamente l'esistenza dell'atto presupposto; non è richiesta la produzione del titolo esecutivo.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando censura solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, lasciando intatta l'altra ratio idonea da sola a sorreggere la decisione.
  • Il credito tributario e quello previdenziale nascono dal verificarsi dei rispettivi presupposti sostanziali e non dalla notificazione dell'avviso di accertamento, del ruolo o della cartella di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRiscossioneContributi previdenziali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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