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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Varese

IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione di azienda - Valore - Rideterminazione - Criterio matematico-estimativo - Non sufficiente - Reali situazioni oggettive - Non considerate - Accertamento illegittimo - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la rideterminazione, ai fini dell'imposta di registro, del valore dell'azienda ceduta. L'Amministrazione finanziaria aveva elevato il prezzo dichiarato di 45.000 euro a 75.000 euro, applicando il procedimento matematico-estimativo previsto dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, per determinare il valore dell'avviamento. Secondo i ricorrenti, l'Agenzia si era limitata a una ricostruzione matematica e statistica, senza considerare le concrete condizioni dell'impresa, inclusa la situazione di crisi del settore della vendita di giornali e riviste e gli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti l'azienda.

La decisione

L'accertamento è stato ritenuto illegittimo e la rideterminazione del valore è stata annullata. Il criterio matematico-estimativo può costituire soltanto un indizio di maggiore capacità contributiva, ma non è sufficiente, da solo, a dimostrare il maggior valore dell'azienda. L'Amministrazione deve supportare il calcolo con un'analisi concreta delle caratteristiche effettive dell'azienda e delle reali condizioni economiche del settore e dell'attività ceduta.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460

    Il procedimento per determinare il valore dell'avviamento

    La disposizione stabilisce un criterio matematico-estimativo per la determinazione dell'avviamento. Tale criterio non ha valore probatorio autonomo e decisivo, ma può costituire un indizio che deve essere corroborato da elementi concreti, oggettivi e soggettivi relativi alla specifica realtà aziendale.

Massime di principio

  • Nella rettifica del valore di un'azienda ai fini dell'imposta di registro, un calcolo standardizzato o matematico dell'avviamento non è sufficiente, da solo, a provare un maggior valore imponibile.
  • L'Amministrazione finanziaria deve considerare le condizioni concrete dell'impresa, tra cui redditività, andamento economico, situazione del settore, ubicazione, clientela, prospettive e altri elementi caratterizzanti.
  • Le condizioni di crisi del settore o dell'azienda possono incidere sulla determinazione del valore effettivo e devono essere valutate nell'accertamento.
  • Un avviso di rettifica fondato esclusivamente su formule statistiche o presunzioni astratte può essere illegittimo per carenza di motivazione e di adeguata prova del maggior valore.
  • Il contribuente può contestare la rettifica dimostrando, con documentazione contabile e altri elementi concreti, che il valore dichiarato riflette la reale situazione economica dell'azienda ceduta.

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