Sentenza del 11/02/2015 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Varese
IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione di azienda - Valore - Rideterminazione - Criterio matematico-estimativo - Non sufficiente - Reali situazioni oggettive - Non considerate - Accertamento illegittimo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la rideterminazione, ai fini dell'imposta di registro, del valore dell'azienda ceduta. L'Amministrazione finanziaria aveva elevato il prezzo dichiarato di 45.000 euro a 75.000 euro, applicando il procedimento matematico-estimativo previsto dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, per determinare il valore dell'avviamento. Secondo i ricorrenti, l'Agenzia si era limitata a una ricostruzione matematica e statistica, senza considerare le concrete condizioni dell'impresa, inclusa la situazione di crisi del settore della vendita di giornali e riviste e gli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti l'azienda.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto illegittimo e la rideterminazione del valore è stata annullata. Il criterio matematico-estimativo può costituire soltanto un indizio di maggiore capacità contributiva, ma non è sufficiente, da solo, a dimostrare il maggior valore dell'azienda. L'Amministrazione deve supportare il calcolo con un'analisi concreta delle caratteristiche effettive dell'azienda e delle reali condizioni economiche del settore e dell'attività ceduta.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460
Il procedimento per determinare il valore dell'avviamento
La disposizione stabilisce un criterio matematico-estimativo per la determinazione dell'avviamento. Tale criterio non ha valore probatorio autonomo e decisivo, ma può costituire un indizio che deve essere corroborato da elementi concreti, oggettivi e soggettivi relativi alla specifica realtà aziendale.
Massime di principio
- Nella rettifica del valore di un'azienda ai fini dell'imposta di registro, un calcolo standardizzato o matematico dell'avviamento non è sufficiente, da solo, a provare un maggior valore imponibile.
- L'Amministrazione finanziaria deve considerare le condizioni concrete dell'impresa, tra cui redditività, andamento economico, situazione del settore, ubicazione, clientela, prospettive e altri elementi caratterizzanti.
- Le condizioni di crisi del settore o dell'azienda possono incidere sulla determinazione del valore effettivo e devono essere valutate nell'accertamento.
- Un avviso di rettifica fondato esclusivamente su formule statistiche o presunzioni astratte può essere illegittimo per carenza di motivazione e di adeguata prova del maggior valore.
- Il contribuente può contestare la rettifica dimostrando, con documentazione contabile e altri elementi concreti, che il valore dichiarato riflette la reale situazione economica dell'azienda ceduta.
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