Cassazione Penale, Sentenza n. 44115/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza d'appello per molteplici ragioni: 1) vizio di motivazione per errore fattuale riguardo al periodo di amministrazione di Marini; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla relazione ex art. 33 L.F., mancata specificazione dei beni oggetto della cessione/affitto e mancata verifica della coincidenza dei compendi; 3) assenza di nesso causale tra l'operato di Marini e il dissesto, sicché la responsabilità non sarebbe sua; 4) erronea considerazione delle garanzie a favore di Equitalia e applicazione errata dell'art. 14 d.lgs. 472/1997; 5) omessa pronuncia sulla cosiddetta 'bancarotta riparativa' per il successivo recupero dei beni e travisamento della prova circa la restituzione dei beni prima del fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto insuperabili le concrete ragioni del giudice di merito: Marini ha contribuito in modo determinante al depauperamento della Gimarmi s.r.l. partecipando alla risoluzione del precedente contratto e alla stipula del successivo contratto del 5/10/2005, che ha trasferito il godimento dello stesso compendio aziendale ad una società costituita ad hoc, riconducibile agli stessi soci, per un canone trentennale manifestamente incongruo (4.000 euro annui) e peraltro non effettivamente incassato dalla cedente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra la distrazione e il successivo fallimento: è sufficiente che la condotta abbia cagionato il depauperamento dell'impresa. Inoltre la restituzione o il recupero successivo dei beni non è sufficiente a escludere la rilevanza penale se non ha reintegrato tempestivamente il patrimonio prima del fallimento o comunque eliminato il pregiudizio per i creditori. Conseguenza pratica: il ricorso è stato respinto e la condanna in sede di merito confermata nella sostanza.
Norme richiamate
art. 33 Legge Fallimentare
La relazione ex art. 33 è valutata come elemento probatorio; la Corte d'appello ne ha ritenuto affidabile il contenuto anche se non elencava puntualmente tutti i beni, potendo desumere l'identità dei beni dal tenore dei contratti e dagli altri elementi probatori
art. 216, comma 1, n. 1, Legge Fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
L'affitto o la cessione del godimento di beni aziendali per un corrispettivo incongruo e non riscosso può integrare il fatto distrattivo previsto dalla norma; non è necessario provare un nesso causale diretto con il successivo fallimento, basta il depauperamento dell'impresa
art. 14 d.lgs. 472/1997
La norma sulle responsabilità del cessionario per debiti fiscali non esclude automaticamente la rilevanza penale di operazioni che abbiano depauperato la cedente; l'esistenza di rimedi giuridici a disposizione dei creditori (es. azione su beni) non neutralizza l'elemento fraudolento se dalla cessione deriva comunque una perdita di godimento e di valore per la cedente
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente che l'operazione abbia cagionato il depauperamento dell'impresa: non è necessario provare che tale condotta sia la causa esclusiva o diretta del fallimento
- La cessione o l'affitto di un ramo d'azienda a favore di soggetto riconducibile agli stessi soci, con canone manifestamente incongruo e non effettivamente incassato, costituisce indice forte di manovra distrattiva
- Errori formali o imprecisioni nel ricorso non sono decisivi se il giudice di merito ha motivato logicamente e su elementi probatori decisivi; il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi altrimenti il ricorso è inammissibile
- La successiva restituzione o il recupero dei beni non elidono automaticamente la responsabilità penale: per escludere la rilevanza penale è necessario che il patrimonio sia reintegrato prima del fallimento in modo tale da eliminare il pregiudizio per i creditori
- La mera operatività o presenza di personale nella società cessionaria non basta a escludere la fraudolenza dell'operazione se sussistono evidenti elementi di sproporzione economica e collegamento tra le parti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44031/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44032/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44033/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44034/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44035/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44036/2024 del 03/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →