Sentenza n. 693/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'accertamento del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già dipendenti della Polizia di Stato, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Hanno dedotto che l’INPS non aveva computato gli scatti nonostante il loro collocamento a riposo a domanda e la ricorrenza dei requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di contribuzione utile. Hanno chiesto anche la corresponsione delle somme dovute, con interessi legali e rivalutazione monetaria. L’INPS, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che il collocamento a riposo a domanda, in presenza dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, rientri nell’ambito applicativo dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, riconoscendo ai ricorrenti il diritto ai sei scatti ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Ha escluso che il termine del 30 giugno previsto per presentare la domanda di collocamento a riposo abbia natura decadenziale: la norma non collega al suo superamento una decadenza e il termine incide sulla tempistica dell’aspettativa al collocamento a riposo, non sull’attribuzione del beneficio. Ha quindi imposto all’INPS di rideterminare la buonuscita includendo gli scatti. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
La situazione in cui versano i ricorrenti (collocamento in quiescenza a domanda, con 55 anni di anzianità e 35 di contributi utili) è dunque perfettamente collimante con la fattispecie prevista dal secondo comma dell’articolo 6-bis del d.l. n. 387/1987, sopra richiamato.
Il beneficio dei sei scatti ai fini della buonuscita spetta anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987
Sul punto, ancora la giurisprudenza ha ritenuto che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, osservando che “… il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico.
Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non è perentorio e il suo superamento non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Sulle somme dovute a titolo di rideterminazione della buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
La disposizione concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.
Massime di principio
- Al personale destinatario dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 che cessi dal servizio a domanda spettano i sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita quando ricorrano i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, poiché la disposizione non qualifica il termine come perentorio né collega al suo superamento la perdita del beneficio dei sei scatti.
- Sulle somme dovute per la rideterminazione dell’indennità di buonuscita spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →