Cassazione Penale, Sentenza n. 13189/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. a seguito di custodia cautelare in carcere per attività finanziaria abusiva. Il ricorrente contestava che la Corte di appello, in diversa composizione rispetto all'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, non avesse verificato se le condotte poste a fondamento della misura cautelare fossero state in concreto accertate o smentite dalla sentenza di assoluzione e avesse illegittimamente ritenuto che intercettazioni ambientali (colloqui in carcere con il padre) dimostrassero la consapevolezza e la collaborazione del ricorrente nell'attività illecita, precludendo così il diritto all'indennizzo. Contestava altresì la compensazione delle spese di lite disposta dall'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. con la formula "per non avere commesso il fatto" non implica che le risultanze (le intercettazioni) siano state smentite; la Corte d'appello ha correttamente effettuato la valutazione autonoma richiesta per le istanze di equa riparazione ex art. 314 c.p.p., verificando se le condotte del ricorrente (gestione/ricezione di assegni postdatati, cautele nelle conversazioni in carcere per evitare la completa comprensione in caso di intercettazione) costituissero dolo o colpa grave idonei a giustificare la misura cautelare. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure difensive fossero generiche e non avessero confutato puntualmente le argomentazioni dell'ordinanza impugnata; ne è conseguito il rigetto del ricorso e l'addebito delle spese processuali al ricorrente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione; il giudice dell'istanza valuta autonomamente se il richiedente abbia con dolo o colpa grave dato causa alla detenzione
art. 315 cod. proc. pen.
Norma collegata alle procedure di riparazione/previsioni procedurali; invocata nella contestazione di violazione di legge in relazione alla decisione impugnata
art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.
Forma di assoluzione "per non avere commesso il fatto" che implica l'insussistenza della riconducibilità dell'illecito all'imputato ma non necessariamente la smentita fattuale integrale degli elementi acquisiti in fase cautelare
art. 125 Cost.
Riferimento costituzionale invocato nel motivo relativo alla compensazione delle spese e al giusto processo; richiamato per contestare la compensazione delle spese senza adeguata motivazione
art. 111 Cost.
Principio di ragionevole durata e di garanzia del giusto processo richiamato nella doglianza sulla motivazione e sulle spese
Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis)
Giurisprudenza di legittimità che precisa i criteri di valutazione del giudice della riparazione: valutazione autonoma di elementi probatori per stabilire se vi sia stato dolo o colpa grave che abbia ingenerato l'apparenza di reato e determinato la detenzione
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Principio secondo cui il giudice della riparazione agisce con logica e motivazione autonome rispetto al giudice di merito; la valutazione di sussistenza di causa ostativa all'indennizzo è insindacabile se adeguata e congrua
Sentenza n. 77/2018 Corte Costituzionale
Richiamata dalla Corte di appello come quadro di riferimento per ponderare la questione delle spese e della motivazione, secondo la Corte d'appello
Massime di principio
- L'assoluzione con formula "per non avere commesso il fatto" non determina automaticamente il diritto all'equo indennizzo: il giudice dell'istanza di riparazione deve compiere una valutazione autonoma se le condotte del richiedente abbiano avuto dolo o colpa grave rilevante ai fini della misura cautelare.
- Il processo di riparazione è autonomo rispetto al processo di cognizione: il giudice dell'art. 314 c.p.p. può e deve valutare tutti gli elementi a disposizione per verificare se la condotta del richiedente abbia, anche per grave negligenza, generato l'apparenza di reato che ha determinato l'adozione o la persistenza della misura restrittiva.
- Non è sufficiente proporre argomentazioni generiche: il ricorrente deve indicare specificamente e con elementi il perché le argomentazioni del giudice dell'indennizzo sarebbero infondate; mere affermazioni di plausibili spiegazioni non specificate non scardinano la motivazione.
- Comportamenti concreti anteriori o successivi alla perdita della libertà (es. atti di gestione, ricezione/riscossione di somme, cautele nelle comunicazioni per eludere controlli) possono integrare colpa grave o contributo causale all'ingiusta detenzione e ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
- Sulle spese processuali, il giudice può compensare o ripartire i costi valutando l'esito complessivo delle diverse fasi giudiziarie; l'eventuale accoglimento di un rimedio in una fase non esclude che il richiedente sia soccombente in altra fase, giustificando la compensazione.
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