Cassazione Penale, Ordinanza n. 16224/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse meramente riproduttivo di una censura già vagliata e correttamente respinta dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano del 31/10/2024, che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la condotta contestata non integrasse il reato, ma costituisse una mera resistenza passiva, dunque penalmente non rilevante nella forma ritenuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva un profilo già esaminato e disatteso in appello con argomentazione corretta, puntuale e logica.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale oggetto della condanna confermata in sede di merito; la Corte non entra nel merito oltre a rilevare che la doglianza sulla mera resistenza passiva è già stata motivatamente disattesa.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre una censura già esaminata e respinta dal giudice di appello con motivazione congrua e logicamente coerente.
- La qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale può essere confermata quando la motivazione di merito abbia già escluso, con adeguato apparato argomentativo, che si tratti di mera resistenza passiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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