Sentenza del 20/04/2018 n. 2594 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Redditometro - Scommesse sportive - Informazioni di intermediari finanziari - Movimentazioni di capitali all'estero - Legittimità del redditometro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento fondato sul redditometro, in particolare l'utilizzo delle informazioni acquisite dagli intermediari finanziari per ricostruire movimentazioni di capitali verso l'estero collegate ad attività di scommesse sportive. La contestazione riguardava quindi sia l'utilizzabilità di tali dati sia la validità del metodo presuntivo adottato dall'Amministrazione.
La decisione
La decisione ha riconosciuto la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Le informazioni provenienti dagli intermediari finanziari possono essere utilizzate per provare movimentazioni di capitali verso l'estero e tali elementi possono concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito mediante redditometro, anche in relazione a scommesse sportive. Il ricorso del contribuente è stato pertanto respinto, secondo l'orientamento confermato da Cassazione n. 14930/2017.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 39
La norma disciplina l'accertamento induttivo e analitico-induttivo e consente all'Amministrazione di fondare la ricostruzione del reddito su elementi presuntivi e sui dati acquisiti nell'attività di controllo.
d.P.R. n. 600/1973, art. 41
La norma consente l'accertamento d'ufficio quando il reddito non è stato dichiarato o la dichiarazione è inattendibile, utilizzando gli elementi comunque raccolti dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- I dati trasmessi o acquisiti dagli intermediari finanziari possono essere utilizzati dall'Amministrazione per ricostruire trasferimenti di denaro e disponibilità patrimoniali, anche verso l'estero.
- Le movimentazioni finanziarie collegate a scommesse sportive possono costituire elementi rilevanti per un accertamento sintetico del reddito.
- Il redditometro è uno strumento legittimo di ricostruzione presuntiva della capacità contributiva, purché l'Amministrazione motivi adeguatamente l'accertamento e colleghi gli elementi di spesa o di patrimonio al reddito presunto.
- Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova concreta e documentata dell'origine non reddituale delle somme, della loro disponibilità pregressa o della loro irrilevanza ai fini fiscali.
- La mera contestazione generica dell'utilizzo dei dati finanziari o del redditometro non è normalmente sufficiente: occorre contestare puntualmente la provenienza, l'accuratezza o il collegamento dei dati con il reddito imponibile.
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