Sentenza del 25/11/2015 n. 24010 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva annullato integralmente l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro. L'Ufficio contestava quindi la decisione con cui era stato ritenuto non adeguatamente fondato l'incremento del valore del terreno, stimato dall'Amministrazione in Euro 180,00 al metro quadrato rispetto al valore dichiarato in atto di Euro 59,45 al metro quadrato. Nel corso del giudizio la contribuente ha però opposto, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., una sentenza favorevole passata in giudicato ottenuta dal venditore, coobbligato solidale per la medesima imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché, dopo la proposizione del ricorso, il giudicato favorevole formatosi nei confronti del coobbligato solidale poteva essere fatto valere anche dalla contribuente. Tale giudicato ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse dell'Ufficio a proseguire il giudizio di cassazione. Le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
Il coobbligato può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e un altro coobbligato, salvo che sia fondata su ragioni personali.
Il contribuente coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, quando la decisione riguarda una ragione comune e non una situazione esclusivamente personale.
Art. 378 codice di procedura civile
La contribuente ha depositato memoria nel giudizio di cassazione per documentare il giudicato sopravvenuto e chiederne l'applicazione.
Art. 124 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
La certificazione della segreteria della Commissione tributaria ha attestato il passaggio in giudicato della sentenza favorevole al coobbligato.
Massime di principio
- In presenza di obbligazione solidale tributaria, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere fatto valere dagli altri coobbligati se si fonda su una ragione comune e non su motivi personali.
- Il giudicato favorevole sopravvenuto può essere dedotto anche nel giudizio di cassazione, purché sia adeguatamente documentato e risulti definitivamente formato.
- Quando il giudicato elimina la pretesa tributaria anche nei confronti del soggetto ricorrente o resistente, l'Amministrazione può perdere l'interesse processuale a coltivare l'impugnazione; il ricorso può quindi essere dichiarato inammissibile.
- La compensazione delle spese è possibile quando la vicenda presenta circostanze processuali particolari, come la formazione del giudicato dopo l'inizio del giudizio di cassazione.
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