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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2907 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva aderito al condono previsto dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002, pagando tempestivamente la prima rata, ma aveva versato il saldo del 20% il 24 maggio 2004, oltre il termine originario del 16 aprile 2004. La CTR aveva ritenuto inefficace il condono, sostenendo che la proroga disposta dal D.M. 8 aprile 2004 non fosse applicabile a chi, come il contribuente, aveva già pagato la prima rata prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003. Il ricorrente ha contestato tale interpretazione, oltre a dedurre ulteriori vizi relativi alla legittimazione del funzionario dell'Agenzia, ai termini, alla motivazione e alla notificazione dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendo applicabile anche al contribuente la proroga del termine per il pagamento della seconda rata, con scadenza al 18 aprile 2005. Ha precisato che i versamenti già effettuati prima del D.L. n. 143 del 2003 dovevano essere considerati "utili" solo se immediatamente estintivi dell'obbligo, ossia effettuati in unica soluzione; il pagamento della prima rata non impediva quindi di beneficiare della proroga. Il versamento del saldo effettuato il 24 maggio 2004 era tempestivo, il condono si era perfezionato e il diniego era illegittimo. La sentenza della CTR è stata cassata, il ricorso introduttivo del contribuente è stato accolto nel merito e le spese di tutti i gradi sono state compensate. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    Definizione agevolata dei carichi di ruolo.

    Il condono si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute, ma il termine per il versamento della seconda rata può essere prorogato dalla normativa successiva.

  • D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, convertito nella legge n. 212 del 2003

    Contiene un primo differimento dei termini relativi alla definizione agevolata.

    Il riferimento ai contribuenti che non avevano effettuato versamenti "utili" deve essere interpretato nel senso di escludere dalla proroga soltanto chi aveva già estinto integralmente l'obbligo mediante pagamento in unica soluzione.

  • D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g)

    Proroga dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005 il termine per il pagamento della seconda rata.

    La proroga si applica anche a chi aveva pagato la prima rata prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, purché non avesse già estinto integralmente il debito.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi della motivazione.

    I motivi sono stati esaminati secondo la loro effettiva prospettazione, indipendentemente dalle norme formalmente indicate dal ricorrente.

  • Cass. n. 13697/2013 e Cass. n. 26709/2013

    Principio secondo cui i versamenti "utili" sono quelli immediatamente estintivi, effettuati in unica soluzione.

    La Corte ha seguito un'interpretazione costituzionalmente orientata per evitare che il contribuente più diligente, avendo pagato prima la prima rata, ricevesse un trattamento deteriore rispetto a chi l'avesse pagata successivamente.

Massime di principio

  • Quando una normativa successiva proroga il termine per completare una definizione agevolata, il pagamento parziale già effettuato non esclude automaticamente l'applicazione della proroga, salvo che il debito fosse già stato integralmente estinto.
  • Le disposizioni che limitano l'accesso a una proroga devono essere interpretate evitando disparità irragionevoli tra contribuenti che si trovano nella stessa situazione sostanziale.
  • Nel caso di condoni o sanatorie rateali, il beneficio si perfeziona normalmente con il pagamento integrale e tempestivo secondo il termine applicabile; un versamento effettuato entro una proroga validamente applicabile non può essere considerato tardivo.
  • La valutazione della tempestività deve tenere conto dell'intero quadro normativo succedutosi nel tempo, comprese proroghe e norme di attuazione, e non soltanto del termine originariamente previsto.
  • Una pronuncia di cassazione può accogliere un solo motivo ritenuto assorbente e non esaminare gli altri, se la decisione su quel motivo è sufficiente a definire la controversia.

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