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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34100/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda proposta dinanzi al Tribunale di Taranto ai sensi della legge n. 117 del 1988 per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati da magistrati, cancellieri e ufficiali giudiziari nell'ambito di una procedura sfociata nel rilascio di un immobile. Nel corso del giudizio l'attore chiese la ricusazione del giudice designato, con conseguente sospensione del processo; il subprocedimento di ricusazione si concluse con declaratoria di estinzione a seguito di rinuncia. Successivamente il Tribunale dichiarò estinto il giudizio principale perché riassunto tardivamente oltre il termine di cui all'art. 54 c.p.c. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha proposto un unico motivo, volto a contestare la declaratoria di estinzione e la disciplina applicata alla riassunzione dopo la sospensione per ricusazione; il testo evidenzia inoltre che era stata depositata una proposta ex art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso e che il ricorrente aveva chiesto la decisione, ma con istanza depositata oltre il termine di quaranta giorni dalla comunicazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per tardivo deposito dell'istanza di decisione prevista dall'art. 380-bis c.p.c. Ha ritenuto che il termine per chiedere la decisione fosse perentorio e che la sua inosservanza integri, per fictio legis, rinuncia al ricorso con conseguente estinzione. Ha poi precisato che, pur essendo la richiesta tardiva e quindi irrituale, la fattispecie va trattata come una richiesta di decisione tempestiva non idonea a superare la proposta, ma ha escluso l'applicazione delle ulteriori conseguenze sanzionatorie dell'art. 380-bis, terzo comma, e ha anche escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • L. 13 aprile 1988, n. 117

    costituisce il fondamento della domanda risarcitoria per responsabilità di magistrati e ausiliari dell'ufficio giudiziario.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio principale pronunciata dal tribunale per tardiva riassunzione.

  • art. 54 c.p.c.

    indicato come termine oltre il quale la riassunzione del processo sospeso è stata ritenuta tardiva.

  • art. 380-bis c.p.c.

    "entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391"

    il termine per chiedere la decisione è ritenuto perentorio; la sua inosservanza comporta rinuncia legale al ricorso ed estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    si applica solo se l'istanza di decisione è tempestiva; in tal caso il collegio procede secondo le scansioni del rito camerale previste dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    indicato come norma che disciplina la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso, per effetto della mancata tempestiva richiesta di decisione.

  • art. 96 c.p.c.

    le condanne aggravate previste dalla norma possono venire in rilievo nel procedimento ex art. 380-bis solo nei casi e con i presupposti contemplati dal terzo comma della disposizione; nel caso concreto la Corte non le applica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non trova applicazione quando la pronuncia di legittimità è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale accelerato ex art. 380-bis c.p.c., l'istanza di decisione della parte ricorrente deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, termine da considerarsi perentorio.
  • La mancata tempestiva proposizione dell'istanza di decisione equivale, per fictio legis, a rinuncia al ricorso e determina l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • La tardiva presentazione dell'istanza non impedisce al collegio di verificare la tempestività della stessa e di pronunciare l'estinzione, ma non consente di accedere al regime procedurale e sanzionatorio previsto per l'istanza tempestiva.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando la definizione del giudizio di legittimità avviene con pronuncia di estinzione e non con rigetto o inammissibilità.
  • In assenza di costituzione della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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