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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23442/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava per insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione dell'ordinanza cautelare che confermava gli arresti domiciliari per concorso in corruzione. Le censure riguardavano: il mutamento di rilievo assegnato a precedenti non definitive; l'omessa ponderazione della distanza temporale delle condotte (2006-2008) e dell'assoluzione di Monteleone per taluni fatti; l'errata valorizzazione di conversazioni telefoniche con l'imprenditore Pasquale Greco (ritenuto contiguo a ambienti criminali nonostante la sua incensuratezza); la mancata considerazione del contenuto della richiesta di rinvio a giudizio, che non avrebbe evidenziato nuovi elementi rispetto alla misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondata l'osservazione sulla carenza motivazionale del giudice del riesame quanto all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione degli illeciti. Pur riconoscendo la sussistenza della gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto che gli argomenti addotti (pregressa condanna non definitiva, connessioni con Monteleone, conversazioni intercettate con Greco) non dimostrassero né un'occasione prossima né una concreta possibilità di reiterazione delittuosa. L'ordinanza è stata annullata senza rinvio; dichiarata la cessazione della misura cautelare per il delitto contestato e disposta l'immediata liberazione della Pelucchi, salvo diverso titolo di detenzione. La Corte ha motivato inoltre che non residuavano margini probatori utili per un nuovo apprezzamento sfavorevole.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato nella richiesta del Procuratore Generale quale norma procedurale relativa all'annullamento e rinvio; indica lo strumento invocato per ottenere la rinnovazione del giudizio in caso di annullamento.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la causa è stata decisa con trattazione scritta ai sensi di tale articolo.

  • art. 627, cod. proc. pen.

    Disciplina i poteri del giudice del rinvio: il giudice di merito chiamato a riesaminare la vicenda deve compiere un nuovo e completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri del giudice la cui decisione è stata annullata, salvo il divieto di ripetere il percorso logico già censurato.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che prescrive il requisito dell'attualità del pericolo per l'applicazione di misure cautelari personali. La Corte sottolinea che l'attualità richiede una valutazione prognostica basata sulle modalità concrete della condotta, sulla personalità e sul contesto, tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata per la novellazione delle regole in materia di misure cautelari; la Corte rileva che la giurisprudenza successiva alla riforma ha precisato i requisiti di attualità e concretezza del pericolo.

  • art. 512-bis c.p. e artt. 110, 321 c.p.

    Articoli penalistici citati nel quadro fattuale: l'assoluzione di Monteleone per art. 512-bis e le contestazioni per concorso (art.110) e per corruzione/extraneità (art.321) sono state valutate dalla Corte nel contesto della prova e della necessità di motivazione sul periculum libertatis, richiamando il principio di non congetturale inferenza da pronunce non definitive.

  • art. 626, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione di annullamento e cessazione della misura cautelare.

Massime di principio

  • La sussistenza della gravità indiziaria non è di per sé sufficiente: la misura cautelare richiede una motivazione specifica e attuale circa il concreto pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.), soprattutto quando i fatti sono distanti nel tempo.
  • Il giudice del riesame o del rinvio deve effettuare una valutazione prognostica approfondita sulla personalità dell'imputato, le modalità delle condotte e il contesto socio-ambientale; più è remota nel tempo la condotta, più dettagliata deve essere la giustificazione dell'attualità del rischio.
  • Condanne non definitive o fatti emersi in procedimenti distinti possono essere considerati, ma non possono essere usati in modo congetturale per dimostrare la persistenza di una pericolosità senza adeguate, specifiche e recenti evidenze.
  • Intercettazioni e conversazioni telefoniche richiedono contenuti specifici che dimostrino piani illeciti o comportamenti concreti di reiterazione: mere cautele o vaghi cenni commerciali non bastano a fondare una prognosi di pericolosità.
  • Se la motivazione del giudice del merito non risponde ai punti sollevati dalla Cassazione in sede di annullamento per vizio di motivazione, la Corte può annullare senza rinvio quando risulti esaurita la provvista indiziaria e non vi sia margine probatorio per nuovi apprezzamenti sfavorevoli.
  • Il giudice di rinvio ha ampi poteri di valutazione ma non può semplicemente ripetere argomentazioni già censurate: deve colmare specificamente le lacune indicate dalla Cassazione.

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