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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-507/22

Order of the General Court (Tenth Chamber) of 12 October 2023. — Schrom Farms spol. s r. o. v European Commission. — Action for annulment – EAGF and EAFRD – Expenditure excluded from financing – Lack of direct concern – Inadmissibility. — Case T-507/22

Giurisprudenza europea62022TO0507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge come irricevibile il ricorso di una società ceca contro una decisione di esecuzione della Commissione che aveva escluso dal finanziamento UE la quota EAFRD di un contributo concesso nell’ambito di un programma di sviluppo rurale. La Corte constata che la decisione incide direttamente solo sul rapporto finanziario tra Unione e Repubblica ceca, mentre il recupero nei confronti della beneficiaria dipende da una scelta autonoma delle autorità nazionali. Per questo difetta la diretta incidenza richiesta dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Azione di annullamento avverso una decisione di esecuzione della Commissione che esclude dal finanziamento UE una quota di un contributo EAFRD: il Tribunale ne dichiara l’inammissibilità per difetto di interesse/legittimazione diretta della società ricorrente.

La questione giuridica

Se una società beneficiaria di un contributo nazionale cofinanziato dall’EAFRD sia direttamente e individualmente interessata, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, da una decisione della Commissione che esclude dal finanziamento UE la quota EAFRD di tale contributo; e, in particolare, se la decisione della Commissione produca effetti giuridici diretti sulla posizione della beneficiaria, oppure se intervenga una discrezionalità autonoma delle autorità nazionali tale da interrompere il nesso diretto.

Principio di diritto

Una decisione della Commissione che, nell’ambito della liquidazione di conformità, esclude dal finanziamento UE una determinata spesa cofinanziata dall’EAFRD non è direttamente impugnabile dal beneficiario finale del contributo quando essa produce effetti giuridici solo nei rapporti tra Unione e Stato membro e lascia alle autorità nazionali un autonomo margine, anche solo teorico, sulle misure da adottare nei confronti del beneficiario; in tal caso manca il nesso di diretta incidenza richiesto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE e il ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale

Esclusione dal finanziamento UE di una quota EAFRD e inammissibilità del ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso per annullamento proposto da Schrom Farms spol. s r. o. contro la decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, con cui sono state escluse dal finanziamento dell’Unione talune spese sostenute dagli Stati membri a valere sul FEAGA e sull’EAFRD. La società chiedeva l’annullamento della decisione nella parte in cui incideva su un contributo concesso dalle autorità ceche nell’ambito del programma di sviluppo rurale.

Fatti e svolgimento della vicenda

La ricorrente opera nel settore della produzione di uova ed è controllata dal gruppo Agrofert. Nel 2017 aveva chiesto un contributo al Fondo statale ceco di intervento agricolo; il contributo complessivo ammontava a CZK 1 599 600, di cui CZK 807 798 finanziati con fondi nazionali e CZK 791 802 con una quota EAFRD, pari a circa EUR 30 606.

Dopo un audit avviato dalla Commissione nel gennaio 2019 sul programma ceco di sviluppo rurale, l’istituzione ha rilevato una situazione di conflitto di interessi legata al fatto che il titolare del gruppo Agrofert aveva assunto funzioni ministeriali senza dismettere i propri interessi nel gruppo. Sulla base di tale analisi, la Commissione ha ritenuto che, dopo il 1 settembre 2017, le entità Agrofert non fossero ammissibili a sovvenzioni finanziate dai fondi strutturali e d’investimento europei ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013.

Nel giugno 2022 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, basata sull’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, escludendo dal finanziamento UE la quota EAFRD del contributo concessa alla società. Successivamente, nel novembre 2022, le autorità ceche hanno avviato e poi concluso una procedura di recupero chiedendo alla società la restituzione dell’intero importo del contributo.

Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione

La Commissione ha eccepito che la ricorrente non fosse legittimata ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, poiché la decisione non era a essa indirizzata ed era rivolta alla Repubblica ceca. Secondo la Commissione, l’atto non era direttamente né individualmente concernente per la società: mancava la diretta incidenza, perché la decisione colpiva soltanto il rapporto finanziario tra Unione e Stato membro e lasciava alle autorità nazionali un potere autonomo sulle conseguenze nei confronti del beneficiario finale.

La ricorrente ha sostenuto, al contrario, che il recupero dell’intero importo era una conseguenza inevitabile della decisione della Commissione e che le autorità ceche si ritenevano vincolate dalla stessa. A suo avviso, la decisione nazionale di recupero sarebbe stata solo una misura di esecuzione priva di autonomia reale.

Normativa rilevante richiamata dal Tribunale

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 263, quarto comma, TFUE, sulla legittimazione ad agire delle persone fisiche e giuridiche;
  • l’articolo 267 TFUE, in relazione alla possibilità per il giudice nazionale di effettuare un rinvio pregiudiziale quando la validità dell’atto UE sia contestata in via incidentale;
  • il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare gli articoli 5, 52 e 54, paragrafo 5;
  • il regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare l’articolo 65, paragrafo 1;
  • le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale in materia di eccezione di irricevibilità e condanna alle spese.

Ragionamento del Tribunale sulla diretta incidenza

Il Tribunale ricorda che, per essere direttamente interessato da un atto non indirizzato al ricorrente, l’atto deve:

  • incidere direttamente sulla sua situazione giuridica;
  • non lasciare alcun margine discrezionale ai destinatari incaricati dell’attuazione.

Nel caso di specie, la decisione impugnata si limitava a stabilire che una determinata spesa non sarebbe stata finanziata dall’Unione. Essa produceva quindi effetti obbligatori solo nel rapporto tra Commissione e Repubblica ceca, senza disporre direttamente in ordine alla sorte del contributo già versato alla società.

Il Tribunale sottolinea che la decisione non imponeva alle autorità ceche di revocare il contributo o di recuperarlo integralmente: queste potevano, in linea di principio, adottare le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, ma conservavano un margine di autonomia quanto alla scelta concreta delle conseguenze nei confronti del beneficiario, incluso il mantenimento del finanziamento mediante sostituzione della quota UE con fondi nazionali.

La circostanza che, in concreto, il Fondo ceco abbia poi ritenuto di dover recuperare l’intero importo non modifica l’analisi, perché tale scelta deriva da una valutazione autonoma delle autorità nazionali. Pertanto, il nesso diretto richiesto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE non sussiste.

Esito e spese

Il Tribunale non ritiene necessario pronunciarsi sulla questione della legittimazione individuale, essendo già sufficiente l’assenza di diretta incidenza per dichiarare il ricorso inammissibile. Richiama inoltre la possibilità per il soggetto interessato di contestare dinanzi al giudice nazionale le misure di attuazione e, se del caso, di sollevare incidentalmente la questione di validità dell’atto UE tramite rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.

La società ricorrente, risultata soccombente, è condannata alle spese.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una decisione della Commissione che esclude dal finanziamento UE una spesa cofinanziata non è direttamente concernente il beneficiario finale se le conseguenze nei suoi confronti dipendono da una decisione autonoma dello Stato membro: in tal caso il ricorso diretto davanti ai giudici dell’Unione è irricevibile.

Come è indicizzato

Materiefondi agricoli ueammissibilità del ricorsocofinanziamento e recupero di aiuticontrolli della commissione sulle spesediritto processuale ue

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