Ordinanza n. 2105/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, • della nota del Comune di Bacoli - Area VIII Demanio, a firma del Responsabile dell’Area VIII, avente ad oggetto “Invito e diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC, con la quale l’Amministrazione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a liberare le aree asseritamente occupate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali; • ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, richiamata nella nota impugnata quale atto di indirizzo dell’Area VIII; • della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026, nella sola parte in cui fosse interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività; • di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con ordine di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune l'ha invitata e diffidata a liberare aree demaniali marittime asseritamente occupate, richiamando la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025 e la deliberazione n. 74 del 7 maggio 2026, relativa all'adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo. Sono stati altresì impugnati, nei limiti dell'interesse, gli atti presupposti e la deliberazione n. 74, qualora interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell'approvazione definitiva e dell'operatività del Piano. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare, sostenendo l'illegittimità della diffida e degli atti connessi. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente gli ulteriori motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza definire l'eccezione preliminare di inammissibilità né esaminare nel merito i motivi di ricorso, ritenendo che la complessità e la tecnicità delle questioni richiedessero una valutazione propria della fase di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell'area e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto avvenire entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, considerato che l'atto riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l'efficacia della diffida fino al 30 settembre 2026, termine conclusivo della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della sezione la fissazione dell'udienza di merito. Quanto all'istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, l'ha ritenuta irrituale perché non preceduta dalla richiesta preventiva prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016 e ha escluso la sussistenza di gravi e giustificati motivi per un'autorizzazione successiva. Ha tuttavia ordinato alla ricorrente di riformulare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione anteriore dell'ordinanza, le difese del ricorso introduttivo nel rispetto del principio di sinteticità e dei limiti dimensionali, vietando l'introduzione di fatti, motivi ed eccezioni nuovi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza e sospeso temporaneamente l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 13-ter Norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all'istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dell'atto.
art. 3, comma 1, lett. b), DPCS n. 167/2016
Individua i limiti dimensionali cui la ricorrente deve adeguare la riformulazione delle difese.
art. 6 DPCS n. 167/2016
Prevede la richiesta preventiva per l'autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali; la mancata preventiva richiesta ha comportato l'irritualità dell'istanza.
art. 7 DPCS n. 167/2016
Consente l'autorizzazione successiva solo in presenza di gravi e giustificati motivi, ritenuti insussistenti nel caso concreto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice può sospendere temporaneamente l'efficacia di una diffida amministrativa quando l'esecuzione immediata, imponendo il rilascio e il ripristino dell'area durante la stagione balneare, determini un pregiudizio grave e irreparabile; la durata della sospensione può essere limitata al tempo necessario a salvaguardare l'equilibrio tra gli interessi contrapposti.
- Quando la controversia presenta questioni complesse e tecniche che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione cautelare, il giudice può accogliere la tutela interinale sulla base del periculum in mora e rinviare l'esame della lesività dell'atto e del merito alla fase ordinaria.
- L'istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dell'atto è irrituale se non è stata previamente proposta secondo la procedura prevista; l'autorizzazione successiva richiede gravi e giustificati motivi, da valutare anche in rapporto alla natura della controversia.
- L'ordine di riformulazione degli scritti difensivi per conformarli ai limiti dimensionali e al principio di sinteticità non consente l'introduzione di fatti, motivi o eccezioni nuovi.
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