Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16216/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto: 1) carenza e apparente tautologia della motivazione, contestando la valutazione delle esigenze cautelari basata su fatti datati, nonché la mancata valorizzazione dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 2) impossibilità della reiterazione del reato alla luce del sequestro preventivo delle compagini societarie; 3) contraddittorietà della valutazione della personalità dell'indagato (giovane e incensurato) nonostante l'esclusione dell'aggravante mafiosa e i presunti collegamenti con soggetti gravanti in contesti criminali; 4) violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura, anche alla luce della fissazione del giudizio immediato.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure aspecifiche e manifestamente infondate, constatando che il Tribunale aveva fornito motivazione congruente e logica: ha valutato il quadro indiziario, il ruolo del Giardina, la sua età e incensuratezza, ma ha ritenuto che non fossero emersi elementi idonei a escludere o attenuare le esigenze cautelari. La Corte ha inoltre richiamato il principio del "giudicato cautelare" (già deciso nel precedente provvedimento) che impedisce la riproposizione delle stesse questioni in assenza di nuovi elementi; ha ritenuto irrilevante, ai fini della revoca, il sequestro delle compagini societarie quando dagli atti emergeva un sistema di costituzione di nuove società per eludere provvedimenti; ha escluso che la notifica del decreto di giudizio immediato, non dedotta tempestivamente, potesse essere valutata come elemento nuovo in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina la procedura di impugnazione (appello/ricorso) in materia cautelare; qui usato per identificare l'appello proposto nell'interesse dell'imputato.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento; il giudice ha ritenuto che la motivazione fosse invece congruente e specifica rispetto agli elementi decisivi.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato con l'art. 274 per contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a presunte omissioni o vizi logici.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato la proporzionalità alla luce del quadro indiziario.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La sussistenza dell'aggravante mafiosa era stata esclusa in precedenti provvedimenti; il Tribunale e la Corte hanno però ritenuto che l'esclusione dell'aggravante non comportasse automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari, perché il complesso degli elementi indicava comunque il rischio descritto.

  • Principio del "giudicato cautelare" (giurisprudenza di legittimità)

    Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 – 01; Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Pe C/ Drewes, Rv. 284683 – 01; Sez. 2, n. 1180 del 26/11/2008, dep. 2009, Elia, Rv. 242779 – 01

    Il giudicato cautelare impedisce la riproposizione delle questioni già decise in sede cautelare a meno che non emergano nuovi elementi; la Corte ha applicato questo principio per escludere la rinnovazione delle medesime doglianze.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare è necessario proporre elementi nuovi, specifici e decisivi che non siano già stati valutati nei precedenti provvedimenti cautelari.
  • L'esclusione di una aggravante (es. art. 416-bis) non determina automaticamente la cessazione della misura cautelare se permangono altri elementi che giustificano il rischio cautelare.
  • Il sequestro di beni o compendi societari può non essere sufficiente a escludere il rischio di reiterazione quando dagli atti emergono modalità sistematiche di elusione (es. costituzione di nuove società); occorre dimostrare concretamente l'interruzione del sistema delittuoso.
  • Le censure sulla motivazione devono essere argomentate e specifiche: contestazioni generiche di illogicità o tautologia senza puntuali riferimenti agli elementi che avrebbero dovuto essere valutati sono inammissibili o destinate a fallire.
  • Nuovi elementi processuali prodotti tardivamente (ad es. notifiche o atti non dedotti nella istanza di revoca) possono essere esclusi dalla cognizione in sede di appello/cassazione se il principio della "doppia devoluzione" non consente la loro valutazione.
  • Nel valutare la proporzionalità della misura bisogna considerare il quadro indiziario complessivo, il ruolo dell'indagato, la sua condotta e il contesto operativo; la sola età giovane o l'assenza di precedenti non sono necessariamente sufficienti a modificare la misura cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.