Cassazione Penale, Sentenza n. 15324/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere sostenendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. Contestava l'adeguatezza del materiale indiziario e la mancata verifica individualizzata della pericolosità sociale, lamentando che la misura era stata applicata in modo «automatico» sulla base di elementi incerti circa il ruolo effettivo svolto da Matei nel pestaggio mortale di Stefano Cena.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto provata, anche dalle immagini di videosorveglianza e dalle testimonianze, la dinamica in due fasi dell'aggressione e la partecipazione di Matei al pestaggio mortale, nonché la brutalità e la sproporzione dell'azione. Considerata l'applicabilità della presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (reato di omicidio), il giudice ha ritenuto che non siano emersi elementi processuali, specifici e concreti, idonei a rimuovere tale presunzione; parole e dichiarazioni difensive (ammissione di partecipazione ma negazione di colpi letali) non erano sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione. Conseguentemente la custodia cautelare in carcere è stata confermata, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario minorile ove il ricorrente è ristretto (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la custodia cautelare in carcere quando sussistono esigenze cautelari; la decisione è stata valutata rispetto alla necessità di evitare il pericolo di reiterazione del reato e alla rilevanza del disvalore del fatto contestato.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della sola custodia in carcere per taluni reati (tra cui l'omicidio). La Corte ha ritenuto tale presunzione prevalente rispetto alla norma generale e richiamato l'onere della difesa di produrre elementi processuali specifici e concreti per confutarla; il mero decorso del tempo non è idoneo a superarla.
art. 575 cod. pen. (omicidio)
Il reato contestato è omicidio volontario; la qualificazione del fatto come omicidio rientra tra i reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., con conseguente maggior favore verso la custodia cautelare in carcere salvo prova contraria.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che prevede l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario minorile ove il ricorrente è ristretto; la Corte ha disposto gli adempimenti conseguenti alla conferma della misura.
Massime di principio
- Per i reati rientranti nell'art. 275, comma 3, c.p.p. (es. omicidio) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: la difesa deve presentare elementi processuali specifici e concreti per rebuttare tale presunzione; il solo decorso del tempo non è sufficiente.
- Immagini di videosorveglianza e dichiarazioni di testimoni, se concordanti e circostanziate, costituiscono un compendio indiziario forte che può legittimare la conferma della custodia cautelare, soprattutto se documentano la brutalità e la sequenzialità dell'azione criminosa.
- L'ammissione di partecipazione a una colluttazione, pur negando il colpo mortale, contribuisce al quadro indiziario e può non essere sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione quando il fatto dimostra particolare aggressività e radicata conflittualità tra gruppi.
- Il giudice cautelare, pur tenendo conto della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., è tenuto a valutare gli elementi concreti del caso; tuttavia l'onere probatorio per escludere la presunzione grava sulla parte che eccepisce (difesa).
- Situazioni di conflittualità preesistente e rapporti di dipendenza/lavoro tra aggressori e capi di uno dei gruppi possono avere rilievo prognostico ai fini della pericolosità e del rischio di reiterazione del reato.
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