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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12759 - Corte di Cassazione

IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI - Notaio rogante - Rimborso - Legittimazione - Esclusione - Fondamento. IMPOSTE CATASTALI - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - In genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto al notaio rogante la legittimazione a chiedere il rimborso di imposte ipotecarie e catastali versate in misura fissa per un atto di assegnazione di un alloggio di cooperativa edilizia. Secondo l'Agenzia, il notaio non è il contribuente, ma soltanto il responsabile d'imposta: è obbligato in solido al pagamento per legge, pur restando estraneo al presupposto impositivo, che riguarda le parti sostanziali dell'atto. Il rimborso, pertanto, può essere richiesto esclusivamente dai contribuenti effettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo assorbito il secondo, relativo alla spettanza dell'esenzione prevista per gli atti di trasferimento di case economiche e popolari. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del notaio. Il notaio, dopo aver pagato l'imposta per conto delle parti, può eventualmente esercitare la rivalsa nei loro confronti, ma non può chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta asseritamente versata in eccesso. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, comma 1, lett. b)

    Il notaio rogante è obbligato a richiedere la registrazione dell'atto, ma tale obbligo non lo rende il soggetto che realizza il presupposto impositivo.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57

    i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto

    Le parti contraenti sono i contribuenti effettivi; il notaio risponde in solido quale responsabile d'imposta, con una posizione secondaria e dipendente.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, comma 1

    Il rimborso dell'imposta indebitamente pagata spetta al contribuente o al soggetto destinatario della sanzione, non al mero coobbligato responsabile del pagamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3

    Definisce il responsabile d'imposta come colui che, insieme con altri, è obbligato al pagamento del tributo, mantenendo il diritto di rivalsa verso il contribuente principale.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 11 e 17

    La medesima regola sulla legittimazione al rimborso è applicata alle imposte ipotecarie e catastali: la richiesta spetta al contribuente effettivamente inciso.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2

    Prevede l'esenzione per determinati atti di trasferimento di case economiche e popolari; la Corte non ha esaminato nel merito la sua applicabilità, poiché ha ritenuto preliminarmente insussistente la legittimazione del notaio al rimborso.

Massime di principio

  • Il soggetto che versa materialmente un tributo non coincide necessariamente con il contribuente legittimato a chiederne il rimborso.
  • Il responsabile d'imposta, obbligato in solido per agevolare la riscossione, resta estraneo al presupposto economico del tributo e, di regola, non può ottenere direttamente il rimborso dall'Amministrazione finanziaria.
  • Quando il pagamento è effettuato spontaneamente dal professionista per conto del cliente, la richiesta di rimborso deve essere presentata dal contribuente effettivo, cioè dalla parte sostanziale dell'atto definitivamente incisa dall'imposta.
  • Il professionista può normalmente rivalersi sul contribuente per quanto pagato, ma la rivalsa interna è distinta dal diritto di rimborso nei confronti dell'Erario.
  • La situazione cambia se l'Amministrazione notifica direttamente al responsabile d'imposta un avviso di accertamento o liquidazione: in tal caso il professionista ha interesse e legittimazione a contestare la pretesa, sia nell'an sia nel quantum.
  • Prima di esaminare l'eventuale esenzione o agevolazione fiscale, occorre verificare la legittimazione processuale del soggetto che ha presentato la domanda o il ricorso.

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