Cassazione Civile, Ordinanza n. 31823/2021 del 04/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando costi ritenuti relativi a fatture per operazioni inesistenti, in tutto o in parte, e negando la detrazione dell'IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società sulla base di due rationes decidendi: da un lato, la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 12, comma 5, della L. n. 212/2000, per protrazione della verifica oltre il termine dei trenta giorni; dall'altro, l'effettività e congruità dei costi risultanti dalla documentazione prodotta, non contestata dall'Ufficio. In appello l'Agenzia contestava anche la prima ratio, ma la CTR ha rigettato il gravame e l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992 e 342 c.p.c. per avere ritenuto l'appello inammissibile o ai limiti dell'ammissibilità; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla legittimità dei rilievi; motivazione apparente ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere attribuito prevalenza alla prova documentale del contribuente rispetto alle presunzioni dell'Ufficio. La società ha resistito eccependo, in sostanza, il giudicato interno sulla statuizione di primo grado relativa alla violazione dell'art. 12 L. n. 212/2000, non censurata in modo idoneo in appello e neppure in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto decisivo il fatto che la sentenza di primo grado avesse fondato l'illegittimità dell'avviso anche su una autonoma ratio relativa alla violazione dell'art. 12, comma 5, L. n. 212/2000; poiché l'Ufficio aveva proposto appello contro tale statuizione ma la CTR non vi aveva pronunciato, e poiché nel ricorso per cassazione non era stata dedotta alcuna censura specifica per omessa pronuncia su quel punto, si è formato giudicato interno sulla nullità dell'atto per violazione dello Statuto del contribuente. Tale giudicato precludeva l'esame delle ulteriori doglianze dell'Agenzia, tutte riferite a questioni diverse (ammissibilità dell'appello, omessa pronuncia su altri motivi, motivazione e valutazione delle prove). Per questo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese di lite in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, L. n. 212/2000
oltre i trenta giorni previsti per legge
la violazione del termine di permanenza dei verificatori è stata ritenuta autonoma ragione di illegittimità dell'avviso di accertamento; la sua mancata censura specifica in cassazione ha determinato il giudicato interno
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma violata per censurare la ritenuta inammissibilità dell'appello
art. 342 c.p.c.
richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia sui motivi di appello
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nei primi e nel quarto motivo
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare omessa pronuncia
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato in tema di accertamento fiscale e valutazione delle prove presuntive
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nel giudizio tributario
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggere il decisum, l'impugnazione deve investire specificamente tutte le rationes; la mancata censura di una di esse determina il passaggio in giudicato della relativa statuizione e rende inammissibili le doglianze sulle altre questioni.
- La mancata pronuncia del giudice d'appello su una autonoma censura di appello relativa a una ratio decidendi di primo grado deve essere dedotta con ricorso per cassazione come vizio di omessa pronuncia; in difetto, la statuizione non esaminata dal giudice di merito si consolida in giudicato interno.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può derivare non solo da vizi propri dei motivi, ma anche dall'esistenza di un giudicato interno su una questione preliminare o autonoma che rende irrilevanti le ulteriori censure formulate.
- Nel processo tributario, la contestazione della valutazione delle prove e della prevalenza tra elementi documentali e presuntivi non può essere esaminata ove l'atto impositivo risulti comunque coperto da una ratio autonoma ormai irretrattabile.
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