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Ordinanza

Ordinanza n. 1456/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del decreto n. 14/GAB del 19 marzo 2025 e dei relativi allegati, con cui l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha nominato un commissario “ad acta” con il compito di provvedere in via sostitutiva agli adempimenti propedeutici, attuativi e consequenziali alla costituzione della società mista ARETUSACQUE S.p.A., ritenuti di competenza del Sindaco, della Giunta e dell’organo consiliare.

Giustizia amministrativa202502333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto assessoriale di nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti relativi alla costituzione della società mista ARETUSACQUE S.p.A.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto regionale con cui è stato nominato un commissario ad acta incaricato di sostituirsi agli organi comunali negli adempimenti propedeutici, attuativi e consequenziali alla costituzione della società mista destinata alla gestione trentennale del servizio idrico integrato nell’ambito di Siracusa. Il Comune ha dedotto, in primo luogo, l’incompetenza dell’Assessore regionale, sostenendo che i poteri sostitutivi in materia spettassero al Presidente della Regione e che il precedente decreto presidenziale avesse già esaurito l’intervento sostitutivo nella fase dell’affidamento del servizio. Ha inoltre contestato l’assenza di una base normativa per un potere sostitutivo dell’Assessore nei confronti dei Comuni, l’adozione anticipata del commissariamento in assenza di un’inadempienza definitivamente accertata, l’irragionevole distinzione tra Comuni che utilizzavano il fondo alimentato dalle somme dell’ex ATO e Comuni che provvedevano con risorse proprie, nonché la sproporzionata estensione dei poteri commissariali alla sottoscrizione delle azioni, all’intervento notarile, alla sottoscrizione dei patti parasociali e alla nomina degli organi societari. Il Comune ha evidenziato di avere comunque versato la quota sociale il 30 maggio 2025 e ha sostenuto che residuassero prerogative proprie del socio pubblico, in particolare in tema di governance, clausole statutarie e patti parasociali. Le amministrazioni resistenti hanno difeso la legittimità dell’intervento, qualificandolo come attuativo di precedenti decisioni d’ambito e necessario a superare l’inerzia comunale, anche in relazione alle scadenze della procedura e agli obiettivi del PNRR. È stata altresì eccepita la carenza di interesse per mancata impugnazione degli atti commissariali successivi ed è stata chiesta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società mista e degli altri Comuni dell’ambito.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso né ha assunto una decisione sui motivi di incompetenza, carenza di base normativa, eccesso di potere, irragionevolezza o sproporzione dell’intervento sostitutivo. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società mista ARETUSACQUE S.p.A., qualificata come controinteressato successivo, poiché l’accoglimento del ricorso potrebbe produrre effetti caducanti sugli atti relativi alla sua costituzione, e nei confronti degli altri Comuni dell’ambito, in quanto soci della società, fatta eccezione per il Comune di Ferla, cui il ricorso era già stato notificato. È stato assegnato al Comune ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per procedere alle notifiche e il successivo termine di quindici giorni per depositare la relativa documentazione. La decisione è stata rinviata alla pubblica udienza del 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 115/2022, convertito in l. n. 142/2022

    La disposizione è richiamata dalle parti quale fondamento dell’esercizio di poteri sostitutivi regionali nella materia del servizio idrico integrato e della precedente nomina commissariale presidenziale.

  • art. 82 l.r. n. 3/2024

    È richiamato quale fondamento dell’anticipazione finanziaria in favore dei Comuni mediante il fondo collegato alla liquidazione dell’ex ATO.

  • art. 7 l.r. n. 19/2005

    È indicato dall’Assemblea Territoriale Idrica quale possibile base normativa dei poteri sostitutivi dell’Assessorato regionale.

  • art. 9 l.r. n. 19/2008

    È richiamato quale disposizione che rinvia o collega la disciplina dei poteri sostitutivi prevista dalla legislazione regionale.

Massime di principio

  • Quando l’accoglimento di un ricorso può produrre effetti caducanti sugli atti costitutivi di una società mista, la società già costituita deve essere considerata controinteressato successivo e il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti.
  • Nel giudizio di annullamento di un atto di commissariamento incidente sulle prerogative dei soci pubblici di una società mista, l’integrazione del contraddittorio può essere disposta anche nei confronti degli altri enti pubblici partecipanti, in quanto titolari di una posizione direttamente collegata agli atti societari contestati.
  • Quando il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio e rinvia la causa, la pronuncia ha natura interlocutoria e non definisce né l’ammissibilità né la fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRegioni e rapporti tra livelli di governoIstruttoria processuale
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoRiparto di giurisdizionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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