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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/720

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/720 della Commissione, del 21 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. La misura attua il sistema previsto dal regolamento (UE) n. 543/2011, che impone alla Commissione di aggiornare tali valori sulla base di dati giornalieri. Il contenuto operativo del regolamento è concentrato nell'allegato, che riporta i valori per ciascun prodotto e paese terzo interessato.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati dall'allegato del regolamento, per le specifiche voci di nomenclatura combinata e per i paesi terzi indicati. I valori fissati sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/720 della Commissione stabilisce, per il 21 aprile 2017, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione del sistema previsto dal regolamento (UE) n. 543/2011, adottato nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il fatto che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, stabilisce i criteri per fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo l'atto entra in vigore immediatamente, il giorno della pubblicazione.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente alcune merci ortofrutticole fresche individuate per codice NC nell'allegato. I valori si applicano alle importazioni da determinati paesi terzi, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".

Dispositivo normativo

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. L'effetto pratico è quello di fornire il parametro tecnico necessario per la determinazione del prezzo di entrata nel commercio con i paesi terzi.

Struttura dell'allegato e valori indicati

L'allegato contiene una tabella con i valori espressi in EUR/100 kg, distinti per codice NC e paese di origine. Tra i prodotti elencati figurano, tra gli altri, i pomodori (0702 00 00), i cetrioli e cetriolini (0707 00 05), le melanzane (0709 93 10), gli agrumi e altri frutti specificati dai codici 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono riportate le corrispondenti origini ammesse e il relativo valore forfettario, che varia in funzione del prodotto e del paese terzo.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Determinazione dei valori forfettari

L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC e per specifici paesi terzi di origine, compreso il codice "ZZ" per "altre origini".

Decorrenza e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato tecnico con i valori

L'allegato riporta i valori per i prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazione per origine (ad esempio EG, MA, TR, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA, IL) e relativo importo forfettario.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiimportazioniortofruttadazi doganali

Testo integrale

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