Sentenza del 05/10/2016 n. 19851 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF applicate sull'incentivo all'esodo corrisposto al contribuente alla cessazione del rapporto di lavoro, quando aveva 53 anni. Il contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso in ragione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che aveva dichiarato incompatibile con il diritto comunitario l'art. 19, comma 4-bis, TUIR, nella parte in cui riconosceva il trattamento agevolato soltanto alle donne a partire dai 50 anni. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la tempestività dell'istanza di rimborso presentata nel 2011, sostenendo che il termine applicabile fosse quello decadenziale di 48 mesi dalla data della ritenuta, previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, e non il termine decennale di prescrizione decorrente dalla sentenza europea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che la domanda di rimborso doveva essere presentata entro 48 mesi dalla data della ritenuta, anche se il diritto al rimborso derivava dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia UE. L'istanza del 2011 era quindi tardiva; la precedente istanza del 2003 non era utile perché riguardava una diversa richiesta e non era stata coltivata in giudizio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
La domanda di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data della ritenuta.
Il termine decadenziale di 48 mesi si applica anche quando la maggiore imposta risulti non dovuta perché la norma fiscale interna è stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea.
D.P.R. n. 602/1973, art. 37
La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia, ma la Corte ha fondato la decisione principalmente sull'art. 38, ritenuto applicabile alla richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
La CTR aveva ritenuto applicabile il termine per la proposizione del ricorso tributario; la Cassazione ha invece escluso tale impostazione, ritenendo applicabile il termine speciale di decadenza previsto dalla normativa sulle imposte sui redditi.
Codice civile, art. 2946
Il termine ordinario decennale di prescrizione non sostituisce il termine decadenziale speciale previsto dalla legge tributaria per chiedere il rimborso.
D.P.R. n. 917/1986, art. 19, comma 4-bis, TUIR
La norma prevedeva un'agevolazione sull'incentivo all'esodo con soglie di età differenziate per uomini e donne; la Corte di Giustizia UE ne aveva dichiarato l'incompatibilità con il principio di parità di trattamento, ampliando l'agevolazione anche ai lavoratori uomini nella situazione corrispondente.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Corte di Giustizia UE, causa C-228/96, Fallimento Aprile
Il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione del diritto comunitario.
I termini nazionali di decadenza sono compatibili con il diritto dell'Unione, purché disciplinino l'esercizio del diritto al rimborso e garantiscano stabilità e certezza dei rapporti finanziari.
Massime di principio
- Quando una sentenza europea o costituzionale rende contestabile una precedente imposizione fiscale, il contribuente deve comunque rispettare i termini di rimborso previsti dalla specifica legge d'imposta.
- Per le ritenute IRPEF, la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dalla normativa, qui individuato in 48 mesi dalla data della ritenuta, e non dalla data della pronuncia che ha riconosciuto l'illegittimità della disciplina.
- Una precedente istanza di rimborso è utile solo se riguarda lo stesso tributo, la stessa ritenuta e lo stesso fondamento della richiesta; un'istanza basata su motivi diversi non interrompe o sostituisce necessariamente il termine per la nuova domanda.
- Il termine ordinario decennale di prescrizione non si applica quando esiste un termine speciale di decadenza stabilito dalla disciplina tributaria.
- La sopravvenuta incompatibilità della norma fiscale con il diritto dell'Unione non riapre automaticamente rapporti tributari già consolidati per mancata richiesta tempestiva di rimborso.
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