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Sentenza

Sentenza n. 61/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 355/2024 del Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.10.24;

Giustizia amministrativa202500878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro, n. 355/2024, relativa al beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro, n. 355/2024. Tale sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nonché a ricevere l'accredito delle somme relative alle annualità nelle quali il beneficio era stato omesso. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato il 26 marzo 2025. Il giudice ha verificato che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20 marzo 2025, che era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 18 ottobre 2024 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. La parte ricorrente aveva inoltre domandato il riconoscimento degli interessi, ma tale pretesa non era contemplata dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni. Nel merito, ha accertato l'inesecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lucca. Il Ministero deve, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, mettere a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La domanda relativa agli interessi è stata respinta, perché gli interessi non erano previsti dalla sentenza da eseguire. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva all'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico annuo di 500 euro attribuito al personale docente tramite la carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di una comprovata mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adottare gli adempimenti necessari entro un termine assegnato, specificando le modalità concrete di esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il giudizio di ottemperanza non può estendere il contenuto del titolo esecutivo: non possono essere riconosciuti interessi o ulteriori utilità non previsti dalla sentenza della cui esecuzione si chiede l'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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