Ordinanza n. 3023/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00238/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della procedura CIG BB5A516A9E
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa partecipante alla procedura di affidamento ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Piemonte di reiezione della domanda cautelare. Il testo non specifica analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riferire che le questioni sollevate richiedono un più approfondito esame nella sede di merito. L’appellante lamentava comunque un pregiudizio collegato alla pubblicazione, da parte dell’amministrazione, della documentazione facente capo all’interessata e funzionale alla procedura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero di un esame approfondito incompatibile con la fase cautelare e che, nelle more dell’udienza pubblica già fissata in primo grado per il 4 novembre 2026, non fosse dimostrato il periculum in mora, inteso come pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, ha valorizzato il possibile carattere satisfattivo della pronuncia di merito, l’avvenuta pubblicazione da parte dell’amministrazione della documentazione dell’interessata e l’assenza di ulteriori elementi circostanziati idonei a rendere necessaria la cautela. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR; il giudice d’appello ha esaminato la domanda limitatamente ai presupposti della tutela cautelare.
Massime di principio
- La tutela cautelare in appello richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera prospettazione di un pregiudizio non circostanziato non è sufficiente a giustificare la misura.
- La prossimità di un’udienza di merito già fissata e la possibilità che la pronuncia di merito sia satisfattiva possono escludere il periculum in mora, salvo la prova di specifiche ragioni contrarie.
- Quando le questioni dedotte richiedono un approfondito esame incompatibile con la cognizione cautelare e non risulta dimostrato il periculum, l’appello cautelare deve essere respinto.
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