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Ordinanza

Ordinanza n. 286/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento di revoca -OMISSIS- notificato in data 20 marzo 2025; -di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuti e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi.

Giustizia amministrativa202500642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca notificato il 20 marzo 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario della revoca)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca e gli atti presupposti, successivi e connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il giudice ha valorizzato il fatto che il ricorrente, il 24 gennaio 2024, aveva ricevuto una proposta di contratto di assunzione per lavoro subordinato a tempo indeterminato e aveva dichiarato di aver conseguito l'attestato di idoneità alloggiativa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto opportuno, nell'ambito del bilanciamento dei contrapposti interessi, mantenere re adhuc integra la situazione controversa fino alla decisione di merito, tenendo conto della proposta di assunzione a tempo indeterminato e dell'attestato di idoneità alloggiativa dichiarato dal ricorrente. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso gli effetti del provvedimento di revoca, facendo salve le nuove determinazioni che l'Amministrazione potrà assumere alla luce delle circostanze fattuali richiamate. La trattazione di merito è stata fissata per il 21 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento della domanda e della decisione cautelare, che ha condotto alla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti di un provvedimento quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, risulti opportuno preservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
  • La valutazione cautelare può considerare circostanze fattuali sopravvenute o rilevanti, quali una proposta di assunzione a tempo indeterminato e la disponibilità di un attestato di idoneità alloggiativa, senza pregiudicare le nuove determinazioni che l’amministrazione potrà assumere alla luce di tali circostanze.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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