Cassazione Penale, Sentenza n. 14512/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'impugnazione verteva su due profili: (1) l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale del riesame per difetto di interesse all'impugnazione in quanto il sequestro preventivo del 3/10/2024 sarebbe all'epoca non ancora eseguito e, quindi, il ricorrente non avrebbe un interesse concreto e attuale (diritto alla restituzione del bene) a proporre il riesame; (2) carenza o apparente della motivazione del decreto di sequestro circa il periculum in mora, ritenuta meramente formulaica e insufficiente a giustificare il pericolo di dispersione del patrimonio.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Cagliari e ha rinviato per un nuovo giudizio al medesimo Tribunale. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse erroneamente attribuito al ricorrente l'onere probatorio dell'esecuzione del sequestro, mentre tale acquisizione documentale incombe all'autorità procedente e agli uffici giudiziari. Inoltre la Corte ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto accertare ex officio se la mancanza dei verbali di esecuzione fosse dovuta a effettiva mancata esecuzione o a omessa trasmissione degli atti da parte della Procura; in presenza di elementi che indicavano l'avvio dell'esecuzione (comunicazione/notifica al Banco di Sardegna del 28/10/2024) la decisione di inammissibilità era viziata. Il profilo relativo al periculum in mora è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
art. 324, III comma; art. 324, comma 5
La Corte interpreta l'art. 324 come imponente all'autorità procedente l'obbligo di trasmettere i verbali di esecuzione del sequestro al Tribunale del riesame; il dies a quo per proporre il riesame è la data di esecuzione del provvedimento, ma non può gravare sul ricorrente l'onere di produrre i verbali: l'acquisizione degli atti compete agli uffici giudiziari e, in caso di assenza di documenti, il giudice del riesame deve verificare ex officio se la mancanza derivi da mancata esecuzione o da omessa trasmissione
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la materia di legittimità: le ordinanze ex art. 324 sono impugnabili in Cassazione solo per violazione di legge; la Corte segnala che la questione dell'interesse all'impugnazione è una quaestio iuris rilevante ai fini della cassazione
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto violazione di legge ai sensi di questa disposizione, lamentando illegittimità nella valutazione dell'interesse e nell'onere probatorio
artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e segg. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla modalità di trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti per assenza di richiesta di trattazione orale; la Corte ha proceduto secondo le disposizioni procedurali richiamate
Massime di principio
- L'interesse concreto e attuale all'impugnazione del sequestro (diritto alla restituzione) è requisito necessario, ma l'onere di allegare la circostanza dell'esecuzione spetta al ricorrente in termini di allegazione, non di prova formale tramite verbali che sono di regola acquisiti d'ufficio dagli uffici giudiziari
- Quando mancano i verbali di esecuzione, il giudice del riesame deve verificare ex officio se la lacuna dipende da mancata esecuzione oppure da omessa trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente; l'assenza documentale non può automaticamente determinare l'inammissibilità
- È opportuno, se possibile, indicare e allegare al ricorso ogni elemento che attesti l'avvio o l'avvenuta esecuzione (es. comunicazioni o notifiche) anche se la produzione formale dei verbali resta onere dell'autorità procedente
- Se l'autorità procedente ha posto in esecuzione il provvedimento senza tempestiva comunicazione al Tribunale del riesame, il difensore deve segnalare al giudice la mancanza documentale e chiedere l'integrazione degli atti; il giudice deve esperire le verifiche necessarie prima di dichiarare l'inammissibilità
- Le censure sulla motivazione del periculum in mora rimangono rilevanti ma possono risultare assorbite se la pronuncia viene annullata per vizi procedurali relativi alla valutazione dell'interesse e della regolarità dell'esecuzione
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