Sentenza n. 9656/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 L.82/91 in data 18 giugno 2025, notificata in data 9 luglio 2025, con cui è stato così disposto: “di prendere atto della sentenza n.-OMISSIS- del TAR del Lazio indicata in premessa e di ottemperarvi, disponendo, all'esito della riedizione del potere amministrativo, l'erogazione al collaboratore della capitalizzazione nella misura del biennio, con riserva di integrazione in caso di futura presentazione di un concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo, riservando ogni valutazione e determinazione in ordine alla coerenza del medesimo progetto con il perseguimento delle finalità di reinserimento sociale; di incaricare il Servizio di notificare al -OMISSIS- la sopra citata informazione, al fine di renderlo compiutamente edotto che la sussistenza dei debiti erariali nella fase della capitalizzazione, determina, in ossequio alle menzionate disposizioni legislative il pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate”; - della delibera di massima adottata in data 18 giugno 2025 dalla Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/91, con cui sono state delineate le nuove linee guida in materia di capitalizzazione; - nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, costituente presupposto e/o conseguenza dell'atto medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che ha disposto la capitalizzazione delle misure assistenziali per il biennio, con riserva di integrazione fino a cinque anni in presenza di un progetto di reinserimento socio-lavorativo, e ha informato della possibile applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, dopo la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la delibera adottata dalla Commissione Centrale il 18 giugno 2025 e la connessa delibera di massima sulle nuove linee guida in materia di capitalizzazione. Ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 5, l. 82/1991 e dell'art. 10, commi 14 e 15, d.m. 161/2004, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che la capitalizzazione avrebbe dovuto essere riconosciuta nella misura massima quinquennale, essendo stato presentato un progetto di reinserimento socio-lavorativo. Ha inoltre contestato l'assoggettabilità delle somme all'art. 48-bis d.P.R. 602/1973, invocandone la natura alimentare, e ha dedotto la violazione dell'art. 1243 c.c. e abuso di potere. In particolare, ha sostenuto che l'erogazione non potesse essere subordinata alla previa regolarizzazione dei debiti erariali e che l'applicazione della disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni a favore di soggetti con debiti iscritti a ruolo fosse incompatibile con la funzione della capitalizzazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte infondato. È stata ritenuta inammissibile la censura relativa alla parte della delibera con cui il ricorrente veniva informato della possibile applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973: tale previsione aveva natura meramente informativa e non subordinava l'erogazione alla previa estinzione dei debiti erariali. Non risultava inoltre adottato dall'Amministrazione finanziaria alcun concreto atto di compensazione o pignoramento; un interesse attuale all'impugnazione sarebbe sorto solo con l'eventuale adozione di tale atto, impugnabile nella sede giurisdizionale competente. Nel merito, il TAR ha ritenuto legittima l'erogazione iniziale biennale. L'art. 10, comma 15, d.m. 161/2004 prevede ordinariamente la capitalizzazione per due anni, elevabile fino a cinque soltanto in presenza di un concreto e motivato progetto di reinserimento sociale, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità della Commissione quanto all'an e al quantum. Poiché il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di presentare un nuovo progetto, implicitamente superando quello precedente, la Commissione poteva riconoscere il biennio e riservarsi l'eventuale integrazione, fino a un massimo di ulteriori tre anni, dopo la presentazione e la valutazione positiva del progetto. È stata altresì respinta la censura sull'art. 48-bis: secondo il richiamato orientamento del Consiglio di Stato, la norma ha portata generale e non esclude i crediti derivanti dalla capitalizzazione; tali somme non hanno natura alimentare né attengono direttamente a diritti fondamentali della persona e rientrano quindi nei pagamenti dovuti a qualunque titolo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 5, l. 82/1991
Richiamato quale fondamento della disciplina delle misure economiche connesse al programma di protezione e alla capitalizzazione.
art. 10, commi 14 e 15, d.m. 161/2004
La capitalizzazione è ordinariamente parametrata a due anni di misure assistenziali e può essere elevata fino a cinque anni, in presenza di un concreto e motivato progetto di reinserimento socio-lavorativo, mediante valutazione discrezionale della Commissione.
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
pagamenti dovuti “a qualunque titolo”
La disposizione ha portata generale e non esclude i crediti derivanti dalla capitalizzazione; la sua eventuale applicazione concreta richiede l'adozione di un atto di compensazione o pignoramento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
art. 1243 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a fondare l'esclusione della capitalizzazione dall'ambito applicativo dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ne ha applicato la disciplina dando avviso della possibile parziale inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Massime di principio
- La capitalizzazione delle misure assistenziali spettante ai collaboratori di giustizia è ordinariamente riconosciuta per due anni; l'elevazione fino a cinque anni costituisce una possibilità discrezionale, subordinata alla presentazione di un concreto e motivato progetto di reinserimento socio-lavorativo valutato positivamente dalla Commissione competente.
- La Commissione competente può riconoscere inizialmente la capitalizzazione nella misura biennale e riservarsi l'eventuale integrazione fino al limite quinquennale quando il progetto di reinserimento non sia stato ancora presentato o debba essere ancora valutato quanto a concretezza, idoneità e coerenza con le finalità di reinserimento sociale.
- La mera informazione al beneficiario circa la possibile applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 non produce un effetto lesivo attuale e non è autonomamente impugnabile in assenza di un concreto atto di compensazione o pignoramento adottato dall'Amministrazione finanziaria; l'interesse a ricorrere non può fondarsi su eventi futuri ed eventuali.
- L'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 ha portata generale e, in assenza di una specifica eccezione normativa, può applicarsi anche ai crediti derivanti dalla capitalizzazione delle misure assistenziali dei collaboratori di giustizia.
- Le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione non hanno, secondo l'orientamento richiamato dal giudice, natura alimentare né attengono direttamente a diritti fondamentali della persona, sicché non sono escluse dall'ambito dei pagamenti soggetti alla verifica prevista dall'art. 48-bis d.P.R. 602/1973.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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