Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24503/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la sua istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p. per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra: a) il reato di associazione per delinquere dedita al narcotraffico (art. 74, comma 2 d.P.R. n. 309/90) facente capo ad Andrea Lollo, commesso da gennaio 2016 a giugno 2017 (sentenza n. 7519/2021, irrevocabile il 11/10/2022); e b) i reati di associazione per delinquere (art. 74, comma 2, 110 c.p.) e violazioni di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 facenti capo a Ciro Capasso, commessi dal novembre 2017 all'agosto 2018 (sentenza n. 16799/2022, irrevocabile 12/10/2023). Ambrosino sosteneva la sussistenza della continuazione in ragione dell'omogeneità delle condotte e del suo ruolo di acquirente fidelizzato per entrambi i gruppi, nonché delle dichiarazioni di Andrea Lollo (collaboratore) secondo cui Ambrosino avrebbe acquistato alternativamente dalla compagine di Lollo e da quella di Capasso. Il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto decisivo il fattore temporale e l'assenza di riscontri probatori che comprovassero una perfetta sovrapponibilità delle condotte di partecipazione e una retrodatazione della partecipazione al gruppo Capasso in epoca coincidente con l'affiliazione al gruppo Lollo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e non manifestamente illogica la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui, pur sussistendo omogeneità di reati e di tipologia di condotte, la prova non dimostrava l'unitarietà del disegno criminoso né la continuità temporale necessaria per configurare il vincolo della continuazione. La Corte ha richiamato che per la continuazione fra associazioni occorre una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività e sulla continuità nel tempo per accertare l'unicità del momento deliberativo; ha ritenuto che il verificarsi, nel periodo intermedio, dell'avvio della collaborazione di Lollo con la giustizia (settembre 2017) fosse un fatto imprevisto che ostava a presumere una programmazione dell'adesione successiva al gruppo Capasso già al momento dell'affiliazione al gruppo Lollo. Ha altresì ritenuto che le sentenze di merito non fornivano riscontri incontrovertibili alle dichiarazioni di Lollo circa una attività stabile e contemporanea di acquisto dai due fornitori. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e Ambrosino è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze; la Corte valuta la richiesta richiedendo prova della unità del disegno criminoso e della continuità temporale/operativa fra i sodalizi.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della continuazione: la Corte richiama la necessità di accertare l'unicità del momento deliberativo e l'attuazione di un unico disegno criminoso, non bastando la mera omogeneità di reati.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; i reati contestati appartengono a questa fattispecie e la Corte valuta la natura e l'operatività dei diversi sodalizi ai fini della continuazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulle condotte relative agli stupefacenti contestate in uno dei procedimenti; la sua presenza contribuisce all'omogeneità materiale dei reati ma non è sufficiente per il riconoscimento automatico della continuazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Riguarda il concorso di persone nel reato; citato in relazione alla contestazione di partecipazione associativa in più procedimenti, ma anch'esso non decisivo senza prova della continuità del disegno criminoso.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione fra reati di associazione occorre una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla continuità temporale: la mera omogeneità tipologica delle condotte non basta.
  • Il fattore temporale è probante: un intervallo e una documentata cessazione di attività in un sodalizio, seguiti da un inizio di partecipazione a un altro sodalizio, possono ostare al riconoscimento della continuazione, specie se intervenuti eventi non prevedibili (es. la collaborazione di un affiliato con la giustizia).
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (pentiti) sono indici rilevanti ma richiedono riscontri esterni e non possono da sole fondare il riconoscimento della continuità di un disegno criminoso se non corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, riscontri fattuali temporali, ecc.).
  • La ripetizione di un ruolo analogo (es. acquirente fidelizzato) in due gruppi è un elemento sintomatico della continuità ma non è decisivo se non accompagnato da prove della programmazione unitaria dell'attività delinquente.
  • Il giudice dell'esecuzione valuta gli indici sintomatici della continuazione ma non può sostituirsi ai giudici di merito nel rivedere in toto la valutazione della prova: tuttavia può valutare l'assenza di riscontri che colleghino temporalmente e operativamente le condotte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.