Cassazione Civile, Ordinanza n. 31730/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appellato)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di inammissibilità, da parte della Corte d'appello, dell'appello proposto avverso una sentenza di primo grado ritenuta notificata a mezzo posta. Il giudice di merito ha calcolato il termine breve per impugnare decorrente dal decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata informativa di avvenuto deposito del piego, avvenuta il 23.10.2018, e ha quindi reputato tardivo l'appello notificato il 5.12.2018. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione denunciando violazione degli artt. 140 c.p.c. e 8 della L. n. 890/1982, sostenendo che i dieci giorni dovessero decorrere dalla data di consegna della raccomandata di conferma e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010. Con la memoria, ha inoltre invocato il contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza della consegna della C.A.D. e la rimessione alle Sezioni Unite, assumendo che la regola più garantista dovesse valere anche per la decorrenza del termine di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, chiarendo che il tema discusso non era la prova del perfezionamento della notificazione, ma la decorrenza del termine per impugnare in un procedimento notificatorio già pacificamente concluso. Ha affermato che, in caso di notifica a mezzo posta e mancato recapito per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione e di deposito del piego, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. n. 890/1982; il ritiro successivo non incide sulla decorrenza del termine. Ha escluso la pertinenza della sentenza della Corte costituzionale richiamata dal ricorrente e ha rilevato che anche l'orientamento più garantista richiamato in memoria riguarda la prova del perfezionamento della notifica, non il dies a quo del termine d'impugnazione. Conseguentemente ha confermato la tardività dell'appello e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla decorrenza del termine, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto
art. 8, comma 4, L. n. 890/1982
la notificazione a mezzo posta, in caso di mancato recapito, si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa; il ritiro del piego rileva solo se anteriore
art. 325 c.p.c.
il termine breve per proporre appello decorre dal perfezionamento della notificazione per il destinatario
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma inseritrice della disciplina del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di notificazione a mezzo posta, quando il piego non venga consegnato per assenza del destinatario, il perfezionamento per il destinatario si verifica decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa prevista dalla legge, salvo ritiro anteriore dell'atto.
- Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, rileva il momento di perfezionamento della notificazione per il destinatario, non la successiva materiale conoscenza dell'atto o il successivo ritiro del piego.
- Non va confuso il tema della prova in giudizio del perfezionamento della notificazione con quello, distinto, della decorrenza del termine di impugnazione.
- Una pronuncia che affronti la prova del perfezionamento della notificazione non è automaticamente estensibile al diverso problema del dies a quo per l'impugnazione, se tale questione non è stata specificamente decisa.
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