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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16660/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego del rimborso IVA relativo all'anno 2005: la ricorrente sosteneva di avere inviato per raccomandata, il 27 giugno 2005, l'istanza di rimborso relativa al primo trimestre 2005 unitamente a quella del quarto trimestre 2004 (questa ultima rimborsata). I giudici di merito rifiutarono il rimborso per mancata prova del contenuto del plico relativo al 2005; la ricorrente ha poi proposto ricorso per cassazione basato su questioni relative all'onere della prova, all'uso delle presunzioni, alla preclusione processuale rispetto a questioni comunitarie e alla compatibilità delle norme nazionali con i principi di neutralità, effettività e proporzionalità del diritto IVA comunitario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione: i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi giurisprudenziali sulla ripartizione dell'onere della prova nella contestazione del contenuto di una raccomandata (presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c. e principio di vicinanza della prova), nonché i criteri per l'utilizzo delle presunzioni semplici (gravità, precisione e concordanza) che restano in concreto di valutazione del giudice di merito. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa all'omesso esame di questioni comunitarie e ha escluso la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia per genericità della questione sollevata. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 13.000,00 per compensi oltre spese prenotate).

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente come principio generale dell'onere della prova; la Corte ricorda però che, nella fattispecie della contestazione del contenuto di un plico spedito per raccomandata, la giurisprudenza prevalente applica la presunzione di conoscenza (art.1335 c.c.) e il principio di vicinanza della prova, con conseguente onere, in caso di contestazione, a carico del destinatario di provare l'assenza o il contenuto diverso dell'atto.

  • art. 1335 cod. civ.

    Presunzione di conoscenza: la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto; tale presunzione può essere superata dal destinatario che dimostri che il plico non conteneva l'atto o ne conteneva uno diverso.

  • art. 2727 cod. civ.

    Consente l'uso di mezzi di prova anche presuntivi per dimostrare fatti; la Corte conferma che la trasmissione di atti può essere provata mediante elementi presuntivi.

  • art. 2729 cod. civ.

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice di merito: la Corte sottolinea che la valutazione sulle presunzioni semplici (precisione, gravità, concordanza) è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.

    Articoli richiamati come criterio di sindacato di legittimità: la Corte precisa i limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni probatorie e sulle motivazioni del giudice di merito relative all'uso delle presunzioni.

  • art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alla inammissibilità di eccezioni nuove in appello; la Corte rileva che la censura sulla dedotta inammissibilità della questione comunitaria non era fondata processualmente.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiesto per il vizio di omessa pronuncia: la Corte ricorda che il vizio riguarda la mancata decisione su un capo di domanda concreto e non le ragioni giuridiche svolte a sostegno della decisione.

  • Direttiva 2006/112/CE (art. 167,168,179,180,182)

    Richiamate dalla ricorrente per contestare l'operatività delle norme nazionali: la Corte ricorda la giurisprudenza CJEU che consente termini decadenziali ragionevoli purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività; pertanto i termini nazionali non risultano incompatibili a priori con la direttiva.

  • Direttiva 1979/1072/CEE (art. 2,3,4,9)

    Citata in relazione alla disciplina sui rimborsi IVA; la Corte non ha ritenuto di rinviare la questione alla Corte di Giustizia per genericità e mancanza di profili specifici di contrasto.

  • art. 38ter d.P.R. n. 633/1972 e D.M. 20 maggio 1982

    Norme nazionali sul procedimento di rimborso IVA: la Corte osserva che il regime nazionale prevede una procedura di istanza per ottenere il rimborso, e che il caso concreto non dimostra che tale regime abbia reso impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato come fondamento della possibilità di rimessione pregiudiziale; la Corte ha ritenuto però inaccoglibile la richiesta di rimessione per genericità della questione.

Massime di principio

  • Se si contesta il contenuto di una raccomandata, la prova dell'arrivo del plico fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto; se il mittente sostiene che nell'involucro vi fossero più comunicazioni ed il destinatario ne riconosce una sola, il mittente deve provare l'effettiva presenza delle comunicazioni aggiuntive.
  • L'utilizzo di presunzioni semplici è ammesso, ma la valutazione sulla loro sussistenza (precisione, gravità e concordanza degli indizi) è riservata al giudice di merito e il sindacato in Cassazione è limitato ai vizi di motivazione e logica.
  • Le direttive IVA non escludono che gli Stati membri prevedano termini decadenziali per domande di rimborsi; tali termini devono comunque rispettare i principi di equivalenza e di effettività (non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto).
  • Una generica invocazione dei principi comunitari non è sufficiente per ottenere la rimessione pregiudiziale: la questione deve essere formulata in modo preciso e fondato sui profili specifici di possibile contrasto tra diritto nazionale e diritto dell'Unione.
  • Prassi consigliata: conservare e documentare ogni elemento di prova della trasmissione (copia delle istanze, ricevute postali, lettere di incarico ai consulenti, certificazioni) e, in caso di invii multipli nello stesso plico, documentare esplicitamente la composizione del plico per poter provare il contenuto in caso di contestazione.

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