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Sentenza

Sentenza del 24/05/2022 n. 2297 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notificazioni - Posta elettronica certificata - Ricevuta di avvenuta consegna - Mancanza - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata produzione della RAC allegata alla notifica via PEC; il ricorso è stato quindi respinto/stralciato per carenza della valida notifica. La decisione si è conformata al principio già affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n.14875/2021) e alle disposizioni del d.lgs. 546/92, art.16-bis in tema di processo tributario telematico.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso tributario è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ma non è stata allegata la ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Secondo il d.P.R. n.68/2005, art.6, la PEC perfeziona la trasmissione con la produzione della RAC, che costituisce prova, salvo prova contraria, dell'effettivo ricevimento del messaggio nella casella del destinatario. In assenza della RAC, il mittente non dimostra l'avvenuta ricezione e pertanto la notifica è viziata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.68/2005

    Il gestore della PEC deve fornire la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC); tale RAC è il documento idoneo a dimostrare che il messaggio è pervenuto nella casella del destinatario e determina il perfezionamento della notificazione con la data/ora ivi indicata.

  • d.lgs. 546/1992

    Disciplina le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario, recependo la regolarità delle notifiche telematiche e richiamando la necessità di conformità alle norme tecniche (es. requisiti della PEC) per considerare valida la notificazione.

  • Cassazione

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che conferma il principio per cui, nelle notifiche via PEC, la mancata produzione della RAC rende la notifica infirmata e può determinare l'inammissibilità del ricorso; la RAC costituisce prova privilegiata dell'avvenuta consegna.

Massime di principio

  • La notifica via PEC si considera perfezionata con la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC): occorre sempre allegarla al ricorso/atto processuale per provare l'effettiva consegna.
  • In assenza della RAC, il ricorrente corre il rischio di inammissibilità del ricorso per carenza della valida notificazione; i giudici tendono a richiedere la RAC come prova primaria.
  • Se la RAC non è disponibile, è opportuno acquisire e produrre comunque ogni altra documentazione del gestore PEC o log che possa dimostrare l'invio e la ricezione, ma la loro efficacia è più difficilmente assimilabile alla RAC.
  • Prima di depositare un ricorso notificato via PEC, verificare sempre la conservazione della RAC (salvataggio elettronico in formato originale) e allegarla al fascicolo telematico.
  • Se il resistente eccepisce la mancanza della RAC, il ricorrente dovrebbe tempestivamente integrare la prova della notifica (se possibile) o valutare la rinnovazione/nuova notificazione per non perdere il diritto sostanziale.
  • Le amministrazioni e gli operatori devono rispettare i requisiti tecnici previsti dalle norme sulla PEC; contestare la validità della RAC può essere possibile solo con prove che dimostrino un malfunzionamento o un errore del gestore.
  • Nelle strategie difensive, considerare sempre la preventiva verifica tecnica della PEC (orari, dominio, certificati) e, in caso di dubbi, preferire modalità alternative o duplicare le comunicazioni per cautela processuale.

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