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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22155/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa al ricalcolo del pro rata IVA per l'anno 2011 dopo che Reale Immobili aveva apportato alcuni immobili a un fondo immobiliare chiuso (fondo Venere) e aveva ceduto parte delle quote ricevute. L'Ufficio aveva recuperato IVA indetraibile per effetto della variazione del pro rata superiore a 10 punti e della mancata rettifica ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, d.P.R. 633/1972. La questione centrale era se la cessione delle quote del fondo dovesse essere inclusa nel calcolo del pro rata (ossia considerata parte dell'attivita' propria della societa') oppure considerata operazione accessoria o fuori campo IVA assimilabile a cessione d'azienda ed esclusa dal computo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ritenendo fondati i motivi di impugnazione. Ha censurato la sentenza della CTR del Piemonte, la quale aveva escluso la cessione delle quote dal calcolo del pro rata ritenendola occasionale ed accessoria o assimilabile a cessione d'azienda. La Corte ha stabilito che la valutazione deve basarsi sull'attivita' effettivamente svolta e che, nella fattispecie, la cessione di parte delle quote era il prolungamento, diretto e funzionale, dell'attivita' di gestione e dismissione del patrimonio immobiliare della contribuente e quindi rilevante ai fini del pro rata. Ne consegue l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia, la cassazione della sentenza impugnata e la riforma dell'orientamento che aveva escluso la rilevanza dell'operazione ai fini della determinazione della percentuale di detrazione IVA, con conseguente conferma della rilevanza della cessione ai fini dell'accertamento dell'IVA indetraibile.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    art. 2, comma 3, lett. b), art. 10, art. 19, art. 19-bis, comma 2

    Le disposizioni sul pro rata (art. 19 e 19-bis) richiedono che nel calcolo della percentuale di detrazione si valuti l'effettiva attivita' svolta e che alcune operazioni esenti possano essere escluse solo se non rientrano nell'attivita' propria o sono accessorie; l'art. 2.3.b) e l'art.10 sono rilevanti per la qualificazione delle operazioni come fuori campo o esenti

  • Direttiva IVA (2006/112 o disposizioni antecedenti)

    art. 168, art. 173, art. 174, art. 175

    Ricondotto il quadro europeo: diritto alla detrazione e principio del pro rata su base annuale; gli Stati devono consentire misure per calcolo del prorata e possono escludere operazioni insignificanti

  • Codice Civile

    Regola sulla prova delle affermazioni in giudizio richiamata in relazione agli oneri probatori circa la natura accessoria o meno dell'operazione

  • TUF (d.lgs. n. 58/1998)

    art. 1, comma 1, lett. j); art. 36

    Definizione del fondo comune di investimento e disciplina del rapporto di mandato tra societa' di gestione e partecipanti, utile a spiegare la natura del patrimonio del fondo e la continuita' dell'attivita' di gestione rilevante ai fini IVA

  • Giurisprudenza CJEU

    es. causa C-29/08 AB SKF e altre (Wellcome Trust, Kretztechnik, NCC Construction, Mercedes Benz, Eenheid X, ecc.)

    Principi europei richiamati: la qualificazione ai fini IVA dipende dall'effettiva attivita' svolta; la cessione di partecipazioni puo' rientrare nell'ambito IVA se costituisce negoziazione di titoli commerciale o prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attivita' imponibile; la mera cessione di quote non e' automaticamente equiparabile a cessione d'azienda

Massime di principio

  • Per il calcolo del pro rata IVA rileva l'attivita' effettivamente svolta e non il mero oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo
  • La cessione di quote di fondi o partecipazioni e' rilevante ai fini IVA se costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attivita' imponibile dell'impresa o se e' svolta nell'ambito di una vera attivita' di negoziazione di titoli
  • Non si puo' escludere la rilevanza di un'operazione ai fini del pro rata solo sulla base dell'incidenza limitata dei costi IVA sostenuti per quella singola operazione; conta la natura e la funzione dell'operazione rispetto alla strategia imprenditoriale
  • La qualificazione di una cessione di quote come fuori campo per cessione d'azienda richiede che l'insieme trasferito sia idoneo a costituire un'universalita' o un'autonoma unita' economica: non e' sufficiente la mera apparenza formale
  • Differenti forme negoziali (cessione diretta di immobili vs conferimento a fondo e cessione di quote) possono legittimamente ricevere trattamenti IVA diversi senza violare il principio di neutralita', purché ogni quadro fiscale sia applicato coerentemente
  • Onere probatorio: la parte che sostiene la natura accessoria o occasionale di un'operazione deve fornire elementi concreti che dimostrino l'eccezionalita' o l'estraneita' dell'operazione rispetto all'attivita' principale

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