Sentenza del 08/03/2021 n. 1368 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Cessione del credito Iva richiesto a rimborso - Sospensione del rimborso - Cessione del credito - Fatti modificativi relativi al cedente anteriori alla notifica della cessione - Opponibilità al cessionario - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cedente aveva richiesto il rimborso di un credito IVA e successivamente il credito era stato ceduto a terzi. L'Amministrazione ha sospeso il rimborso e ha opposto al cessionario eccezioni fondate su fatti modificativi o estintivi relativi al rapporto del cedente. La questione era se tali eccezioni, concernenti fatti anteriori (o sopravvenuti) alla cessione, fossero opponibili al cessionario.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittimo che l'Amministrazione finanziaria possa opporre al cessionario tutte le eccezioni che potevano essere opposte al cedente originario, comprese quelle relative a fatti modificativi o estintivi dei rapporti anteriori alla cessione. Sono altresì riconosciute opponibili al cessionario le vicende sopravvenute al trasferimento purché siano anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notificazione o conoscenza. Di conseguenza l'opposizione/sospensione dell'Amministrazione è stata confermata e l'azione del ricorrente è stata respinta.
Massime di principio
- L'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni suscettibili di essere mosse nei confronti del cedente originario; il trasferimento del credito non elimina d'ufficio le contestazioni già sorgenti sul credito.
- Sono opponibili al cessionario anche fatti modificativi o estintivi verificatisi dopo la cessione, se comunque anteriori all'accettazione, alla notificazione o alla conoscenza della stessa da parte del cessionario o dell'Amministrazione.
- Per il cessionario è cruciale effettuare una diligente due diligence sul credito e sul comportamento del cedente prima dell'acquisto: verificare l'esistenza del credito, l'assenza di contestazioni o fatti estintivi e ottenere garanzie/indennizzi dal cedente.
- La data di conoscenza/notifica/accettazione della cessione è determinante per valutare quali eccezioni l'Amministrazione possa validamente opporre: l'efficacia dei fatti pregressi è collegata a questi momenti temporali.
- In pratica, chi acquista crediti d'imposta dovrebbe prevedere clausole contrattuali di tutela (garanzie, indennizzi, diritto di rivalsa) e curare tempestive notifiche e accettazioni per minimizzare il rischio di opposizioni da parte dell'Amministrazione.
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