Circolare numero 147 del 7-7-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare affronta il contenzioso sull’accreditamento della contribuzione figurativa nei casi di distacco sindacale ex art. 31 della legge n. 300/1970, quando al lavoratore sia stato anche riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso organismo sindacale o con enti da esso emanati. L’INPS richiama l’orientamento giurisprudenziale favorevole alla possibile cumulabilità tra carica sindacale e rapporto di lavoro, salvo diversa previsione normativa o pattizia, e invita le sedi a riesaminare le pratiche caso per caso, accertando in modo rigoroso la volontà delle parti di costituire un effettivo e autonomo rapporto subordinato. Il riconoscimento del rapporto di lavoro deve avvenire solo in presenza di elementi certi, oggettivi e inequivoci, con particolare attenzione alla distinta soggettività tra incarico sindacale e lavoro subordinato.
Contribuzione figurativa ex art. 31 L. 300/1970 per cariche sindacali
Contribuzione figurativa ex art. 31 L. 300/1970 in relazione a cariche sindacali
La circolare interviene su una questione oggetto di numerosi ricorsi e contestazioni amministrative: il riconoscimento della contribuzione figurativa per distacco sindacale nei casi in cui il lavoratore sia anche legato da un rapporto di lavoro subordinato con la medesima organizzazione sindacale o con enti da essa emanati. L’Istituto richiama gli indirizzi della giurisprudenza e invita le strutture periferiche a conformarsi a tali criteri nella valutazione delle domande.
Ambito della problematica e origine del contenzioso
L’INPS segnala che il contenzioso nasce da provvedimenti di rigetto adottati dalle Sedi (SAP) che avevano escluso l’accreditamento della contribuzione figurativa, ritenendo incompatibile la contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo soggetto sindacale. La circolare precisa che il tema riguarda l’applicazione dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di distacco per cariche sindacali.
Orientamento giurisprudenziale richiamato
Secondo la giurisprudenza richiamata, è in linea di principio ammissibile la coesistenza, nel medesimo soggetto, della qualità di organo di rappresentanza sindacale e di lavoratore subordinato dell’associazione sindacale stessa. Tale impostazione è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione, che ne ha subordinato l’operatività all’assenza di una norma o di un patto associativo che preveda espressamente l’incompatibilità tra le due posizioni.
Presunzione di prevalenza dell’incarico sindacale
La circolare afferma inoltre che, in base alla giurisprudenza, opera una presunzione di prevalenza assorbente dell’incarico sindacale rispetto al concorrente rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, non è sufficiente affermare l’esistenza di un rapporto di lavoro: è necessario dimostrare che le parti abbiano effettivamente voluto costituire un autonomo e distinto rapporto subordinato, oltre alle circostanze di fatto che ne descrivano il concreto svolgimento.
Indicazioni operative per le Sedi
Le Sedi devono riesaminare le pratiche ancora pendenti applicando il principio indicato dalla circolare e valutando caso per caso le singole fattispecie. Nel formulare il giudizio occorre verificare se vi sia stata o meno una volontà negoziale delle parti diretta a instaurare un rapporto di lavoro subordinato autonomo e separato rispetto all’assunzione della carica sindacale.
Criteri di accertamento del rapporto subordinato
L’INPS raccomanda un adeguamento prudente e coerente con i pronunciamenti della magistratura, riconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro soltanto quando l’istruttoria evidenzi elementi certi, obiettivi e inequivoci, con particolare riferimento alla volontà delle parti. Solo in presenza degli elementi tipici della subordinazione il rapporto può essere assoggettato alla contribuzione obbligatoria.
Rilievo istituzionale della materia
La circolare chiude sottolineando la delicatezza della questione, che coinvolge anche il riconoscimento della funzione collettiva, pubblicistica e socialmente utile dell’attività sindacale, tutelata da specifiche norme di legge. Per questo motivo, i dirigenti destinatari sono invitati a esercitare un controllo diretto e responsabile sulla casistica già in essere e su quella che dovesse presentarsi in futuro.
Punti principali
Contenzioso sull'accreditamento della contribuzione figurativa
La circolare segnala un considerevole contenzioso amministrativo derivante da domande di riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 31 L. 300/1970 respinte dalle Sedi provinciali, in presenza di un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso organismo sindacale o con entità da esso emanate, nell’ambito dell’attività svolta durante il distacco sindacale.
Orientamento giurisprudenziale sulla cumulabilità
Viene richiamato l’orientamento dei giudici secondo cui, in linea di principio, è possibile che nel medesimo soggetto coesistano la carica di rappresentanza sindacale e un rapporto di lavoro subordinato con la stessa associazione sindacale. La Cassazione ha confermato tale possibilità, purché non vi siano norme o patti associativi che escludano espressamente l’incompatibilità tra le due situazioni.
Presunzione di prevalenza della carica sindacale
La circolare evidenzia la presunzione, affermata dalla giurisprudenza, secondo cui prevale la funzione sindacale rispetto al lavoro subordinato concorrente, salvo prova contraria. Chi sostiene l’esistenza di un autonomo rapporto di lavoro deve dimostrare la volontà delle parti di costituirlo, oltre alle circostanze di fatto che ne caratterizzano concretamente l’esecuzione.
Riesame delle pratiche da parte delle sedi
Le Sedi sono invitate ad attenersi a tale principio e a riesaminare le pratiche giacenti valutando ogni caso singolarmente. Nel giudizio devono considerarsi la presenza o meno della volontà delle parti di dar vita a un rapporto di lavoro subordinato distinto dall’assunzione della carica sindacale.
Criteri per il riconoscimento del rapporto di lavoro
L’INPS raccomanda un adeguamento ai pronunciamenti della magistratura, riconoscendo il rapporto di lavoro solo quando dall’esame delle singole fattispecie emergano situazioni certe e oggettive, in particolare la volontà delle parti, che configurino in modo inequivoco gli elementi tipici della subordinazione e quindi l’assoggettamento alla contribuzione obbligatoria.
Controllo diretto e responsabile delle sedi
Considerata la delicatezza della materia e il rilievo della funzione collettiva, pubblicistica e socialmente utile dell’attività sindacale, i dirigenti sono chiamati a un controllo diretto e responsabile delle situazioni già esistenti e di quelle future.
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