Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31054/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello del 21/11/2024 che, rispetto alla pronuncia di primo grado del Tribunale di Pordenone (condanna per art. 640 c.p. capo A e due episodi di furto aggravato capi B e C), aveva dichiarato il non doversi procedere per i capi A e B per remissione di querela, aveva escluso alcune aggravanti con riferimento al capo residuo (C), aveva riconosciuto le attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. In cassazione la ricorrente deduceva: nullità della notificazione del decreto di citazione per appello; erronea applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento; nullità degli atti per mancata comunicazione della trattazione orale d'appello; omessa pronuncia sulla richiesta di sanzioni sostitutive. Successivamente la ricorrente ha depositato la remissione della querela della persona offesa con relativa accettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato è procedibile a querela di parte e che la remissione della querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata, determina l'estinzione del reato. Verificate le condizioni formali (ricorso tempestivo e presenza degli atti attestanti la remissione e l'accettazione), la Corte ha ritenuto che, in presenza di causa di estinzione, il controllo di legittimità sia limitato alla constatazione dell'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, c.p.p., e che l'annullamento con rinvio sia incompatibile con la declaratoria di estinzione. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo C perché il reato è estinto per remissione di querela e ha posto le spese del procedimento a carico dell'imputata.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Riferimento al reato di truffa (capo A) oggetto della pronuncia di primo grado; citato per inquadrare i capi di imputazione, senza specifica interpretazione disciplinare aggiuntiva nella decisione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    comma secondo; comma primo

    Stabilisce le condizioni rilevabili dal giudice di legittimità in presenza di una causa di estinzione del reato; la Corte interpreta che il controllo di legittimità è limitato alla constatazione (evidenza) delle condizioni di cui al comma secondo, e che, se sussiste una causa di estinzione ai sensi del comma primo, l'annullamento con rinvio è incompatibile.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art.129 per affermare che la declaratoria di estinzione del reato impedisce l'annullamento con rinvio, in quanto la dichiarazione di estinzione prevale sulla prosecuzione del processo.

  • istituto della remissione di querela

    La remissione di querela, se intervenuta e validamente accettata, estingue il reato procedibile a querela di parte; se ciò avviene in pendenza del ricorso per cassazione e il ricorso è tempestivo, la Corte di legittimità deve rilevare e dichiarare l'estinzione del reato.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U n. 24246/2004; Sez. 4 n. 45594/2021; Sez. 5 n. 4233/2008)

    Le pronunce richiamate confermano il principio che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata determina l'estinzione del reato e che, in presenza di tale causa di estinzione, il controllo del giudice di legittimità è circoscritto alla constatazione delle condizioni richieste dall'art. 129 c.p.p., escludendo l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile solo a querela di parte e la querela viene rimessa e accettata prima della decisione della Corte di Cassazione (con ricorso tempestivo), il reato si estingue e la Cassazione deve dichiararlo, annullando la decisione impugnata senza rinvio.
  • In presenza di una causa di estinzione del reato la Corte di legittimità non riesamina il merito della decisione: il suo controllo è limitato alla constatazione dell'evidenza delle condizioni formali richieste dall'art. 129 c.p.p.
  • La remissione di querela prevale su altre questioni processuali di ammissibilità e può determinare l'estinzione anche se intervenuta dopo i gradi di giudizio inferiori, purché sia tempestivamente prodotta in cassazione e accettata.
  • Anche se il reato si estingue, la Corte può comunque decidere sulle spese processuali; salvo diversa pattuizione, le spese possono essere poste a carico dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.