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Ordinanza

Ordinanza n. 15386/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202311016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha respinto il ricorso contro la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, confermativa della penalizzazione di 2 punti in classifica irrogata per la stagione sportiva 2022; era chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società sportiva ha impugnato la decisione n. 44 del 10 maggio 2023 del Collegio di Garanzia del CONI, notificata il 29 maggio 2023, che aveva respinto il ricorso contro la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC del 7 marzo 2023 e confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC del 27 gennaio 2023, con irrogazione della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2022. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e la condanna delle controparti. Il testo non espone i singoli motivi di impugnazione. Nel corso del giudizio, il 23 settembre 2026, il difensore ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’interruzione del processo per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a., 299 e seguenti c.p.c. e 143 del d.lgs. 14/2019. Ha rilevato che, essendo il giudizio soggetto al rito abbreviato speciale di cui all’art. 119 c.p.a., il termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 80, comma 3, c.p.a. per la prosecuzione o riassunzione è dimezzato a 45 giorni, non rientrando tra le eccezioni previste dall’art. 119, comma 2. Ha fissato l’udienza dell’11 dicembre 2026 per verificare la ritualità e tempestività della prosecuzione o riassunzione e adottare le conseguenti determinazioni. Non ha deciso nel merito le domande di annullamento e risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 119, commi 1, lett. g), e 2, c.p.a.

    Considerato che, trattandosi di giudizio soggetto al rito speciale abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a., per il disposto del comma 2 della medesima disposizione «tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario», fatta eccezione per i soli termini di notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti;

    La controversia rientra nel rito abbreviato speciale e, salvo le eccezioni espressamente previste, i termini processuali sono dimezzati.

  • artt. 79, comma 2, e 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Ritenuto che il verificarsi del predetto evento determina l’automatica interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo e 299 e ss. del Codice di Procedura Civile;

    L’apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente determina l’interruzione del processo; la prosecuzione o riassunzione è soggetta al termine perentorio previsto dall’art. 80 c.p.a., qui dimezzato per il rito speciale.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    Ritenuto che il verificarsi del predetto evento determina l’automatica interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo e 299 e ss. del Codice di Procedura Civile;

    La disciplina civilistica dell’interruzione opera nel processo amministrativo per effetto del rinvio dell’art. 79, comma 2, c.p.a.

  • art. 143 d.lgs. 14/2019

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dichiara l’interruzione del processo, con gli effetti di cui agli artt. 79, comma 2, e 80, commi 2 e 3 c.p.a. e 143 del d.lgs. n. 14/2019.

    La disposizione è richiamata quale base normativa degli effetti processuali dell’apertura della liquidazione giudiziale, che ha determinato l’interruzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l’apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente determina l’interruzione del giudizio secondo la disciplina richiamata dagli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e seguenti c.p.c.
  • Nel rito abbreviato speciale di cui all’art. 119 c.p.a., il termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 80, comma 3, c.p.a. per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto è dimezzato a 45 giorni, non rientrando tra le eccezioni previste dall’art. 119, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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