Corte di giustizia, Sentenza C-296/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 giugno 2024. — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contro dm-drogerie markt GmbH & Co.KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 72 – Disinfettante contenente biocidi – Restrizioni alla pubblicità – Nozione di “indicazioni analoghe” – Obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. — Causa C-296/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata del divieto pubblicitario previsto per i biocidi dal regolamento n. 528/2012. Secondo la sentenza, non solo le formule espressamente elencate, ma anche ogni altra indicazione pubblicitaria che minimizzi o neghi i rischi del prodotto rientra nelle «indicazioni analoghe». Nel caso concreto, l’espressione «delicato sulla pelle» poteva risultare fuorviante e quindi vietata.
Interpretazione dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012: la nozione di «indicazioni analoghe» nei messaggi pubblicitari dei biocidi comprende anche espressioni specifiche che minimizzano o negano i rischi, non solo formule generiche.
La questione giuridica
Se la locuzione «indicazioni analoghe» di cui all’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012 debba limitarsi alle indicazioni pubblicitarie che, come le espressioni espressamente elencate, minimizzano in termini generali i rischi del biocida per la salute umana, animale o per l’ambiente o per la sua efficacia, oppure se comprenda anche qualsiasi espressione che, pur non avendo carattere generale, presenti un contenuto idoneo a minimizzare tali rischi.
Principio di diritto
L’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012 va interpretato nel senso che vieta nella pubblicità dei biocidi qualsiasi indicazione, anche specifica e non necessariamente generale, che sia idonea a fuorviare l’utilizzatore sui rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente, o sull’efficacia del prodotto, perché minimizza tali rischi o ne nega l’esistenza; la nozione di «indicazioni analoghe» non richiede che l’espressione abbia carattere generale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 69 del regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 72 del regolamento (UE) n. 528/2012
- Direttiva 1999/45/CE
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
Interpretazione dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 528/2012
La pronuncia interviene su un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra un’associazione tedesca contro la concorrenza sleale e una catena di drogherie, relativa alla pubblicità di un disinfettante qualificato come biocida. Il problema centrale riguarda il significato della locuzione «indicazioni analoghe» nel divieto di pubblicità dei biocidi.
Fatti e procedimento principale
La dm-drogerie markt commercializzava un disinfettante denominato «BioLYTHE», la cui etichetta riportava, tra l’altro, le diciture «Disinfettante ecologico universale ad ampio spettro», «Disinfezione della pelle, delle mani e delle superfici», «Efficace contro il SARS-Covid» e «Delicato sulla pelle • Biologico • non contiene alcool». La ZBUW ha ritenuto tali indicazioni contrarie alle norme del regolamento sui biocidi e ha agito in giudizio per ottenere un’ingiunzione di cessazione.
Il Landgericht Karlsruhe ha accolto la domanda, mentre l’Oberlandesgericht Karlsruhe ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo che la dicitura «delicato sulla pelle» non costituisse un’«indicazione analoga» ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012. La ZBUW ha quindi proposto revision dinanzi al Bundesgerichtshof, che ha sollevato la questione pregiudiziale.
Normativa rilevante
La Corte ricorda che il regolamento n. 528/2012 ha per scopo l’armonizzazione delle norme sulla messa a disposizione sul mercato e sull’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente, sulla base del principio di precauzione (articolo 1, paragrafo 1, e considerando 3).
Rilevano inoltre:
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), che definisce i biocidi;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera y), che definisce l’«annuncio pubblicitario»;
- l’articolo 17, paragrafo 5, che impone l’uso conforme ai requisiti di etichettatura e informa il pubblico sui benefici e sui rischi;
- l’articolo 69, che disciplina classificazione, imballaggio ed etichettatura;
- l’articolo 72, che disciplina la pubblicità.
L’articolo 72, paragrafo 1, impone una formula obbligatoria di cautela; il paragrafo 3 vieta pubblicità fuorviante sui rischi o sull’efficacia e, in ogni caso, l’uso delle formule elencate, tra cui «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta la disposizione secondo il tenore letterale, il contesto e la finalità della disciplina.
Sul piano letterale, osserva che l’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, non contiene alcuna limitazione alle sole indicazioni generali. Le espressioni elencate sono accomunate dal fatto di minimizzare o negare i rischi connessi ai biocidi, ma la formulazione della norma non richiede che tale effetto fuorviante si esprima in termini generali.
Quanto al contesto, la Corte valorizza il considerando 61, secondo cui la trasmissione efficace delle informazioni sui rischi è parte integrante del sistema del regolamento, nonché l’articolo 69 sull’etichettatura. Quest’ultima deve già informare in modo non ingannevole il consumatore; la disciplina della pubblicità si inserisce quindi in un sistema complessivo volto a evitare che il pubblico sottovaluti i rischi dei biocidi.
Quanto alla finalità, il regolamento mira a bilanciare libera circolazione dei biocidi e tutela elevata della salute e dell’ambiente. La disciplina pubblicitaria di cui all’articolo 72 è concepita come quadro completo e rigoroso per impedire messaggi che inducano in errore l’utilizzatore. In questa prospettiva, una dicitura può essere vietata anche se si riferisce a un aspetto specifico del prodotto, purché sia idonea a minimizzare i rischi o a far credere che il prodotto sia privo di rischi o addirittura benefico.
Applicando tali criteri, la Corte ritiene che la dicitura «delicato sulla pelle» sia potenzialmente fuorviante, perché presenta una connotazione positiva che può relativizzare gli effetti nocivi del biocida o persino suggerire un effetto benefico sulla pelle. La presenza della formula obbligatoria di cautela nell’annuncio non elimina tale rischio di inganno.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la nozione di «indicazioni analoghe» di cui all’articolo 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 528/2012 comprende qualsiasi indicazione pubblicitaria relativa ai biocidi che, come le formule espressamente vietate, fuorvii l’utilizzatore sui rischi per la salute umana, animale o per l’ambiente, o sull’efficacia del prodotto, minimizzando tali rischi o negandone l’esistenza, anche se l’espressione non ha carattere generale.
Principi affermati per la pratica
Per gli operatori economici, la sentenza conferma che nella pubblicità dei biocidi non sono ammesse solo le formule esplicitamente vietate, ma anche slogan o claim più specifici che, in concreto, riducano la percezione del rischio. La valutazione è sostanziale e si fonda sull’idoneità dell’espressione a indurre in errore il consumatore; non conta che la frase sia generica o riferita a un singolo aspetto del prodotto.
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